Concorsi: improcedibile il ricorso in mancanza dell’impugnazione della graduatoria definitiva.(Il Quotidiano della P.A.).
Concorsi: improcedibile il ricorso in mancanza dell’impugnazione della graduatoria definitiva.
È necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale. La sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis del 17 febbraio 2015
(Il Quotidiano della P.A.).
Il TAR Lazio, Sezione I bis nella sentenza del 17 febbraio 2015 ha richiamato il pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale.
Precisa, infatti il TAR che:
– se gli atti infraprocedimentali delle procedure concorsuali non sopportano controinteressati, di contro, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorso avverso tale determinazione deve essere necessariamente notificato ad almeno uno dei vincitori proprio per consentire ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, di poter difendere la propria posizione qualificata e differenziata;
– tale principio si collega direttamente all’inviolabile diritto di difesa espresso dall’art. 24 della Costituzione, per il quale una pronuncia giurisdizionale non può arrecare pregiudizio a colui che – chiaramente individuabile in relazione al provvedimento impugnato – non ha potuto difendersi in giudizio;
– lo stesso incombente risulta evidente in virtù di una regola generale vigente soprattutto nei procedimenti di tipo concorsuale, secondo cui l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione”.
Conclude il giudice capitolino che nel caso di specie, siccome risulta per tabulas che non è stata proposta impugnazione avverso la graduatoria finale del concorso de quo, il Collegio non può non rilevare la palese sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente.(Il Quotidiano della P.A.).