RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI – ART.54 (CCNL-2006/2009)
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di
lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre
l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore
anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo
maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività
didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di
riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico
nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di
servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del
proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.