RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI – ART.54 (CCNL-2006/2009)

 

1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di

lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.

4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre

l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore

anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le

esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo

maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività

didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione

scolastica.

5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di

riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico

nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità

dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di

servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere

retribuite.

6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del

proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari

acquisiti.