RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI – ART.55 (CCNL-2006/2009)
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei
servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3
giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro
necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.