RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA – ART.61 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla

qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del

provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico

della sede di titolarità.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed

economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.