RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA – ART.61 (CCNL-2006/2009) –
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla
qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del
provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico
della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed
economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.