RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – ART.58 (CCNL-2006/2009)

1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle

istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante

assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti

massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,

con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua

previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in

materia per il personale a tempo pieno.

3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica,

sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al

comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle

dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a

tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali

situazioni di soprannumero accertate.

4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni

lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui

all’art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla

durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo

pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il

numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere

l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La

domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-

7. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo

parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di

determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media

della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in

considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità

indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive

aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni

dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo

pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,

l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio

e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione

di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di

lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze

fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione

individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla

stessa qualifica e profilo professionale.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di

festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale

verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate

nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione

lavorativa.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute

nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e

viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39,

comma 13.