PERMESSI RETRIBUITI
PERMESSI RETRIBUITI ART.15 – (CCNL 2006/09)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non
continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso
retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale
norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunquefruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun
anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti
come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.