MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – ART.53 (CCNL-2006/2009) –
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la
materia del presente articolo, sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di
cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di
orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito
l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di
lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità
dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,
n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo
dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso
orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del
personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in
età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 – che ne faccia
richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto
delle esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
– la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in
relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle
attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica,
con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle
disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti
criteri:
a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può
eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3
settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di
maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono
superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate
mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
– la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero
e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di
funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario
non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i
seguenti:
– si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione
l’intera durata del servizio;
– la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
– l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e
quello del turno precedente;
– un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi
ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento
dell’istituzione scolastica;
– nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da
ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni
festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore
ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze
dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
– l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo
si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,
n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di
turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del
docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche
del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di
esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività
di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.