MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA – ART.48 (CCNL-2006/2009)
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente
superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con
sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale
di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purchè in possesso del
titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o
comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il
possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante
percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il
passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della
aliquota di posti prevista a tal fine.