FESTIVITÀ
FESTIVITÀ ART.14 – (CCNL 2006/09)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.