FERIE
FERIE – ART.13 (CCNL 2006/09)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (sono altresì attribuite in aggiunta 4 giornate di riposo – Festività – vedi ART.14) comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,
per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2
per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle
ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività
didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto
al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione
deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente
retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.