ACCANIMENTO CONTRO IL PERSONALE ATA: Blocco alle assunzioni del Personale Amministrativo

PersonaleATAIl Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato la nota 25141 del 10 agosto 2015 che fornisce le istruzioni annuali per le supplenze del personale docente, educativo ed ATA. La nota proposta dal Ministero prevede:

1) il divieto a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato per il personale ATA amministrativo, stante il passaggio del personale soprannumerario dalle Province;

2) l’indicazione di nominare i supplenti sui posti liberi e disponibili non per tutto l’anno ma fino all’avente diritto con conferimento dal dirigente scolastico tramite le graduatorie d’istituto;

3) l’espresso divieto ai dirigenti scolastici di conferire le supplenze brevi del personale assente.

Tutto questo come sostengono i sindacati FLC CGIL introduce il concetto che il lavoro amministrativo scolastico sia fungibile tanto da poter essere svolto da chiunque provenga da amministrazioni diverse, perché cancella le supplenze annuali, perché percorre strade deleterie per la funzionalità della scuola (cambio del personale in corso d’anno) e perché lede i diritti dei lavoratori laddove prevede che sui contratti a tempo determinato sia apposto un termine.

Così come si viola il CCNL nel momento in cui si cerca di imporre, prima per legge e poi con la circolare, alle poche unità che rimarranno in servizio la sostituzione dei colleghi assenti che invece non è obbligatoria.

Senza tener conto che dopo i 47mila posti cancellati in tre anni e i 2020 eliminati quest’anno dalla Legge di Stabilità 2015, su 28mila posti ATA liberi le circa 6.200 assunzioni annunciate rappresentavano il minimo sindacale sulle immissioni in ruolo di questo anno.

Tutto questo mette in atto un vero e proprio accanimento verso il personale ATA e in particolare quello amministrativo che svolge da anni funzioni che richiedono una professionalità conquistata sul campo. E su questo punto permettetemi una piccola digressione: negli ultimi anni hanno fatto passare nei posti di assistente amministrativo il personale collaboratore scolastico e i docenti idonei ad altri compiti. Scusate se mi permetto, ma pensiamo davvero che i complessi mansionari di un assistente amministrativo siano davvero alla portata di docenti che magari hanno insegnato tutta la vita alla scuola primaria e non hanno mai visto una ricostruzione di carriera e nemmeno sanno come si calcola un TFR oppure di collaboratori scolastici in possesso di licenza media conseguita magari 20 anni prima? Con tutta probabilità uno su tre con il tempo riesce ad acquisire tutte le competenze necessarie ma di certo questo non avviene da un giorno con l’altro. E il peso della formazione di queste persone neo immesse dove è ricaduto? Ovviamente sui colleghi in servizio, già oberati dai propri compiti.

Da tutto questo emerge che il lavoro amministrativo è considerato pari a zero, e se consideriamo che tale lavoro con gli anni è diventato sempre più digitalizzato e richiede sempre più conoscenze non solo giuridico- contabili e fiscali (si va a incidere sui diritti del personale, sulla carriera dal momento della prima assunzione a quando vanno in pensione), ma anche informatiche.

Quello che non si vuole capire è che una scuola per funzionare bene ha bisogno che ognuno sappia fare il proprio lavoro e sia preparato adeguatamente per farlo; e questo vale per i docenti come per il personale A.T.A. (e qui ricomprendo tutta la categoria: assistenti tecnici e collaboratori scolastici compresi il cui lavoro è altrettanto INDISPENSABILE per un buon funzionamento diretto all’utenza)

Si riportano stralci della nota Miur n. 25141 del 10 agosto 2015

“..A tale riguardo, occorre tuttavia, evidenziare, che dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art. l della legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento alle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni.

Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) e le nomine su tali posti saranno effettuate con supplenze fino all’avente diritto.
A tal fine si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze (cioè supplenze brevi e saltuarie – ndr ) a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza “

 

Redazione scuolaE’ – sezione Lombardia

 

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