LEGGE 104, PROROGA EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE
Soggetti con disabilità grave: proroga effetti del verbale rivedibile. Istruzioni operative
L’art. 25, commi 4 e 6 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha introdotto semplificazioni per i soggetti con disabilità grave, prorogando gli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.
I lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
- permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016 – l’Inps fornisce nuove istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.