Le novità in materia di formazione iniziale degli insegnanti previste dalla L. 107/2015

L’art. 1, co. 181, lett. b), della L. 107/2015 ha conferito una delega al Governo per il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

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In particolare, nei principi e criteri direttivi da seguire per l’esercizio della delega è previsto 

Più specificamente, il percorso si articola:

· in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso;

· nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale;

· nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario;

· nell’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente;

· nella sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente.

Il percorso descritto deve divenire gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.

La delega deve essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.