COMANDI PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI E UNIVERSITÀ
La Legge 448 del 23 dicembre 1998 (articolo 26 commi 8, 9 e 10) prevede che possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità. Tali assegnazioni possono essere disposte:
- presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi;
- presso gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. È inoltre possibile il collocamento presso università ed enti di ricerca e formazione con oneri a carico di questi ultimi.
- Le suddette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e, dopo cinque anni continuativi, la perdita della titolarità.
Di seguito i dettagli:
A) ASSEGNAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DOCENTI PER I COMPITI CONNESSI ALL’ AUTONOMIA SCOLASTICA (art. 26, comma 8, primo periodo, legge 448/1998)
In considerazione della scadenza, prevista per il 31 agosto 2019, degli incarichi conferiti per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, è necessario procedere a una nuova individuazione di docenti e dirigenti scolastici da assegnare all’ Amministrazione centrale del Miur e agli Uffici scolastici regionali per i compiti connessi all’autonomia scolastica, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell’ art. 26 della legge 448/1998, per un totale di 150 unità.
B) ASSEGNAZIONE PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOSOCIALE (art. 26, comma 8, secondo periodo, legge 448/1998) E PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (art. 26, comma 8, terzo periodo, legge448/1998)
L’art. 1, comma 606 della L. 205/2017, come noto, ha rinviato all’anno scolastico 2020/2021 la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 8 dell’art. 26 della legge 48/98 relativi ai comandi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e delle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
B1) PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE (art. 26, comma 8, secondo periodo, legge 448/1998)
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all’albo di cui all’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
B2) PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (art. 26, comma 8, terzo periodo, legge 448/1998)
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente presso le associazioni professionali e gli enti cooperativi da esse promossi nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
C) PROGETTI NAZIONALI (art. 1, comma 65, legge 107/15)
Gli Uffici scolastici regionali, considerato lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell’ anno scolastico, provvederanno a confermare o a individuare nuovamente, in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati – i docenti cui affidare, previa collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per l’attuazione dei progetti nazionali di cui alla citata legge 107/2015.
D) ASSEGNAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DOCENTI A SUPPORTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO (art. 13 del d. 19s 64/2017)
I dirigenti scolastici e i docenti distaccati ai sensi dell’ art. l 3 del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2018 e destinatari di un incarico triennale, possono essere unicamente sostituiti in caso di rinuncia, cessazione o destinazione a diverso incarico. Tale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle attuali graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime l’Ufficio competente potrà attivare nuove selezioni.
Scarica la circolare e le tabelle dal sito del MIUR
Per redazione scuolaè…
Dott. Ciccio Filicia