INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

ART.21(CCNL-2006/2009)

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio

in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione

risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di

mensa.

3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo

pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri

pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito

dell’orario di insegnamento.

4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che

prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività

di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per

ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n.

297/94.

5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.

6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione

integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità

di erogazione dei contributi ai Comuni.