I DIPLOMATI AFAM SI POSSONO CONSIDERARE ABILITATI
I diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all’insegnamento, quindi hanno diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
L’importante risultato è stato ottenuto in virtù di una decisione del foro di Brindisi. I docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al “comparto AFAM”, hanno ora diritto a essere inseriti nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Il Tribunale ha riconosciuto il “valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso”, riguardo a tutte le classi di concorso di loro interesse. Il G.d.L. di Brindisi ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento sono equiparabili a quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/02.
Quindi a tutti gli effetti sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all’insegnamento. “E’ irragionevole – recita l’ordinanza – la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Quindi chi è in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello Afam vecchio ordinamento, ha diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dal momento che sono titolari di titolo equipollente all’insegnamento.
A cura di: Ciccio Filicia
Redazione scuolaE’