CONGEDI PARENTALI: cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
Vediamo cosa cambia per i congedi parentali per il personale docente ed ATA della scuola a partire dal primo gennaio con la legge di bilancio 2025.
Le nuovi disposizioni di legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 a tutti i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
In pratica si ha un aumento della retribuzione per il secondo e terzo mese di congedo parentale, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura strutturale che eleva all’80% la retribuzione dell’indennità di congedo parentale per il secondo e terzo mese (entro il sesto anno di vita del bambino). Questa modifica sostituisce la precedente elevazione al 60% e rende permanente l’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024.
Si ha quindi un miglioramento rispetto alla normativa precedente sono infatti migliorate ulteriormente le condizioni economiche per i genitori che usufruiscono del congedo parentale, offrendo un sostegno più consistente nei primi anni di vita del bambino.
Eccezione per chi ha già terminato il congedo nel 2024 infatti per coloro che hanno terminato il congedo di maternità o paternità nel corso del 2024, si applica l’elevazione all’80% per il secondo mese (come previsto dalla legge di bilancio precedente), ma non per il terzo mese, che rimane al 30%.
Nessuna modifica invece per chi ha terminato il congedo prima del 2024, per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità entro il 31 dicembre 2023, non si applicano le nuove disposizioni e il congedo parentale continua ad essere retribuito secondo le modalità precedenti.
In definitiva la durata complessiva del congedo parentale rimane di 9 mesi, con un periodo indennizzabile di 3 mesi per ciascun genitore (non trasferibili) e un ulteriore periodo di 3 mesi utilizzabile da uno solo dei genitori.
Vediamo un quadro riepilogativo:
Periodo di conclusione del congedo di maternità/paternità | Retribuzione congedo parentale |
---|---|
Entro il 31/12/2023 | 1° mese 100% (se usufruito entro il 6° anno), 2° mese 30% |
Nel corso del 2024 | 1° mese 100% (entro il 12° anno), 2° mese 80% (entro il 6° anno), 3° mese 30% |
Dopo il 31/12/2024 | 1° mese 100% (entro il 12° anno), 2° e 3° mese 80% (entro il 6° anno), altri mesi 30% |
- D. Lgs. n. 151/2001 – art. 32, comma 1, lett. a)
- D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 – art. 7
- D. Lgs del 30 giugno 2022, n.105 – articolo 2, comma 1, lettera i)
- CCNL 18/01/2024 – art. 34, comma 2 comparto istruzione e ricerca
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
A cura di Dott. Domenico Tripodi
Responsabile Sezione Milano scuolaÈ…