CONCORSO PER DOCENTI: probabilmente sarà bandito nel 2018,prevede l’ acquisizione di ulteriori 24 CFU
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23 – Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017) il riordino dei requisiti di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107)
Il decreto legislativo n.59 del 13 /04/2017 attua il riordino, l’adeguamento e la semplificazionedel sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.
Vediamo passo passo i requisiti di accesso previsti dall’ art. 5
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all’articolo 3, comma 4,lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso
su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata
normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
Redazione scuolaÈ…