ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO – ART.28- (CCNL-2006/2009)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di
autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste
dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello
stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come
indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti
nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data
informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali
nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed
artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di
insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche
in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni
con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non
abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria
eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del
plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte,
i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,
in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità
oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate
da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno
confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L‘orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può
essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non
eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.