ASSENZE PER MALATTIA
ASSENZE PER MALATTIA – ART.17 – (CCNL 2006/09)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2 l‘amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che,
a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può
procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale
sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto
previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti
ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso
e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza spetta l’intera retribuzione.
10. L‘assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della
prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
12. L‘istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio
può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente
è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo
comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da
osservare.
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora
comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35
della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.