Comitato di valutazione del servizio dei docenti

(art. 11 del T.U. 297/94): viene eletto dal Collegio dei docenti e resta in carica un anno; le sue competenze sono quelle di:

— valutare il servizio del personale docente che lo richieda;

— esprimere pareri per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell’anno di formazione;

— giudicare i docenti che abbiano subito sanzioni disciplinari al fine di riabilitarli al servizio.

 

Attività funzionali di carattere collegiale

(comma 3 lettera a) dell’art. 42 del CCNL/95): tali attività riguardano:
1) la partecipazione alle riunioni plenarie del Collegio dei docenti, comprese la partecipazione a gruppi di lavoro e a commissioni, le attività di programmazione di inizio anno, la verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie per un totale di 40 ore annue.
2) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe per un impegno non superiore alle 40 ore; non è previsto un compenso per le ore eccedenti;

3) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la stesura degli atti relativi alla valutazione;
4) l’accoglienza degli alunni all’inizio delle lezioni che consiste nel trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
5) la vigilanza degli alunni al termine delle lezioni per il tempo necessario affinché essi escano; tale tempo non è indicato nel CCNL.
Molte scuole prevedono che gli insegnanti siano impegnati 1 ora alla settimana per il ricevimento dei genitori; tale diciannovesima ora non è prevista dalla normativa, per cui i rapporti con le famiglie devono rientrare nelle 40 ore degli impegni del Consiglio di classe; d’altra parte, tale ora non è prevista, ma non può neanche essere retribuita in quanto le ore eccedenti le quaranta del Consiglio di classe non prevedono compenso aggiuntivo.

Read More

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento

(art. 25 del CCNL/99): le ore aggiuntive funzionali all’insegnamento sono deliberate dal Collegio dei docenti e riguardano la progettazione in genere e la produzione di materiali didattici, soprattutto di tipo informatico; rientrano in questa voce le ore eccedenti le 40 fissate dal CCNL da destinare a riunioni plenarie del Collegio dei docenti, a gruppi di lavoro, a commissioni, alla programmazione di inizio anno, alla verifica di fine anno, alle informazioni alle famiglie.

Attività aggiuntive di insegnamento

(art. 25 del CCNL/99): le ore aggiuntive di insegnamento, fino a un massimo di 6 ore settimanali, sono deliberate dal Collegio dei docenti e riguardano gli interventi didattici integrativi o necessari per l’individualizzazione della proposta formativa.

Personale Amministrazione

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Studenti

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Genitori

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Personale ATA

ART.45 (CCNL-2006/2009) – PERIODO DI PROVA

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova lacui durata è stabilita come segue:

– 2 mesi per i profili delle aree A e A super;

– 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di

prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso

altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima

Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area

a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio

effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente

previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul

lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo

stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti

salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della

comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si

intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a

tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la

retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il

periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di

mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,

nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del

comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso

un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del

periodo di prova.

11. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo

professionale.

12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è

di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.

Docenti

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Dirigenti Scolastici

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”