RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI – ART.55 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a

regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative

oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei

servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

– Istituzioni scolastiche educative;

– Istituti con annesse aziende agrarie;

– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3

giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro

necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai

criteri di cui al comma 1.

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI – ART.54 (CCNL-2006/2009)

 

1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di

lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.

4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre

l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore

anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le

esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo

maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività

didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione

scolastica.

5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di

riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico

nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità

dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di

servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere

retribuite.

6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del

proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari

acquisiti.

Read More

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – ART.53 (CCNL-2006/2009)

1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la

materia del presente articolo, sentito il personale ATA.

Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di

cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al

direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di

orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi

definiti da ogni singolo istituto:

a. Orario di lavoro flessibile:

– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito

l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di

lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale

distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e

agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità

dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,

n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo

dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso

orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.

Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del

personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in

età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 – che ne faccia

richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto

delle esigenze prospettate dal restante personale.

b. Orario plurisettimanale:

– la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in

relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle

attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica,

con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle

disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.

Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti

criteri:

a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può

eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3

settimane continuative;

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di

maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati

contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono

superare le 13 settimane nell’anno scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate

mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la

riduzione del numero delle giornate lavorative.

c. Turnazioni:

– la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero

e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di

funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario

non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i

seguenti:

– si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione

l’intera durata del servizio;

– la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle

professionalità necessarie in ciascun turno;

– l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e

quello del turno precedente;

– un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi

ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento

dell’istituzione scolastica;

– nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da

ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni

festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore

ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano

presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze

dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;

– l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo

si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno

prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del

giorno successivo.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,

n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di

turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di

gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del

docente;

b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche

del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di

esercitazione.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività

di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di

lavorazione o uffici di loro competenza.

Read More

PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE – ART.52 (CCNL-2006/2009)

1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.

Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è

tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui

presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da

assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la

conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va

presentata a tutte le scuole interessate.

3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore

sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà

essere prodotta tempestivamente dall’interessato.

Read More

ORARIO DI LAVORO ATA

ORARIO DI LAVORO ATA -ART.51 (CCNL-2006/2009)

1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma

antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli

istituti tecnici e professionali.

2.In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di

articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei

ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;

– ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

– miglioramento della qualità delle prestazioni;

– ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

– miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera

eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30

minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è

superiore alle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni

eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione

integrativa d’istituto.

Read More

POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA

POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA – ART.50 (CCNL-2006/2009)

1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la

definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il

personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al

presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica

finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da

corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area A, e in € 1000 annui da corrispondere

in tredici mensilità al personale dell’Area B.

2. L‘attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene

progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione

diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in

base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti

professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del presente CCNL.

L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la

relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la

posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo

specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli

alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto

concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da

autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione

compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori

incarichi ai sensi dell’art. 47 del presente CCNL.

Read More

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI. ART.49 (CCNL-2006/2009)

1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure

selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti

gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore

amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti

di collaboratore scolastico dei servizi.

MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA – ART.48 (CCNL-2006/2009)

1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente

superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso

organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione

integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con

sentenze n. 1/99 e n.194/2002.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la

partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale

di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purchè in possesso del

titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o

comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il

possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:

Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante

percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti

culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il

passaggio.

2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della

aliquota di posti prevista a tal fine.

Read More

COMPITI DEL PERSONALE ATA

COMPITI DEL PERSONALE ATA – ART.47 (CCNL-2006/2009)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa,

come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i

compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse

utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle

complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art.

50 del CCNI del 31.08.99.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati

all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

Read More

PERIODO DI PROVA

PERIODO DI PROVA – ART.45 (CCNL-2006/2009)

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova lacui durata è stabilita come segue:

– 2 mesi per i profili delle aree A e A super;

– 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di

prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso

altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima

Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area

a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio

effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente

previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul

lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo

stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti

salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della

comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si

intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a

tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la

retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il

periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di

mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,

nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del

comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso

un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del

periodo di prova.

11. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo

professionale.

12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è

di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.

Read More