PERMESSI RETRIBUITI

PERMESSI RETRIBUITI ART.15 – (CCNL 2006/09)

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla

base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la

famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non

continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso

retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di

attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale

norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunquefruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun

anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per

attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di

trilinguismo.

6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti

come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito

dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite

fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai

docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti

previsti da specifiche disposizioni di legge.

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FESTIVITÀ

FESTIVITÀ ART.14 – (CCNL 2006/09)

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni

previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente

in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

FERIE

FERIE – ART.13 (CCNL 2006/09)

 

 

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di

servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale

retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e

quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (sono altresì attribuite in aggiunta 4 giornate di riposo – Festività – vedi ART.14) comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi

delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i

giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,

per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e

i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2

per ciascun giorno.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in

proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni

è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle

ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel

comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle

attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al

personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale

docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale

che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione

che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di

compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere

personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel

corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a

tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività

didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il

mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in

più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni

prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi

di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il

dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per

quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto

al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano

dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione

deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli

accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente

retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non

siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo

determinato che indeterminato.

 

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CONGEDI PARENTALI

CONGEDI PARENTALI – ART.12 (CCNL 2006/09)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della

maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.

151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso

decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e

ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di

ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la

disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è

da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga

dell’incarico di supplenza.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione

obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso

una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,

possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta

è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le

condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al

lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a)

del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi

trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo

frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti

per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni

disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del

terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.

151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per

ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di

assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,

alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi

l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,

comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale

modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi

periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.

32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la

relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici

giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata

anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il

rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso

di proroga dell’originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il

rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro

le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

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RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA – ART.61 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla

qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla data del

provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico

della sede di titolarità.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed

economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – ART.60 (CCNL-2006/2009)

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4

dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento

dell’orario.

2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto

medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il

dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento

della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

ART.59 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo

determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente

per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – ART.58 (CCNL-2006/2009)

1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle

istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante

assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti

massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,

con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua

previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in

materia per il personale a tempo pieno.

3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica,

sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al

comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle

dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a

tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali

situazioni di soprannumero accertate.

4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni

lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui

all’art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla

durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo

pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il

numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere

l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La

domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-

7. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo

parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di

determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media

della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in

considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità

indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive

aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni

dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo

pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,

l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio

e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione

di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di

lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze

fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione

individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla

stessa qualifica e profilo professionale.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di

festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale

verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate

nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione

lavorativa.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute

nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e

viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39,

comma 13.

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COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA – ART.57 (CCNL-2006/2009)

1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare

specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella

scuola.

Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è

autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .

INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA

INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA – ART.56 (CCNL-2006/2009)

1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta

un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è

corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base

alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006

l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa

nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci

retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti

dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto

annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui

all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell’indennità di direzione nella

misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è

annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il

personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.

4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal

coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in

materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore

amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai

sensi dell’art. 47.

5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile,

il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie

permanenti.

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