RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – ART.58 (CCNL-2006/2009)
1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante
assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,
con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a
tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui
all’art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La
domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità
indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive
aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione
di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di
lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione
individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla
stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di
festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39,
comma 13.