ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ART.18 (CCNL-2006/2009)

1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e

70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale

istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed

ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL,

limitatamente alla durata dell’incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per

motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in

vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza

assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo

di prova.

Read More

ASSENZE PER MALATTIA

ASSENZE PER MALATTIA – ART.17 – (CCNL 2006/09)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di

diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute

all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di

assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad

alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma

2 l‘amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del

competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza

di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo

lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che,

a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato

permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può

procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto

corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a

domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua

preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale

sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non

interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto

previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel

triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti

ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso

accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di

ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al

dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso

e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di

conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente

invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8

del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di

assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di

assenza spetta l’intera retribuzione.

10. L‘assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con

indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla

eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della

prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno

lavorativo successivo.

12. L‘istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio

può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente

è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da

quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata

comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico

curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in

ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore

15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra

definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo

comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati

motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva

comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da

osservare.

17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da

mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora

comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione

fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del

comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non

pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del

terzo responsabile.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35

della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

Read More

PERMESSI BREVI

PERMESSI BREVI – ART.16 – (CCNL 2006/09)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Read More

PERMESSI RETRIBUITI

PERMESSI RETRIBUITI ART.15 – (CCNL 2006/09)

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di

attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunquefruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Read More

FESTIVITÀ

FESTIVITÀ – ART.14 – (CCNL 2006/09)

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

FERIE

FERIE – ART.13 (CCNL 2006/09)

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale

retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e

quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (sono altresì attribuite in aggiunta 4 giornate di riposo – Festività – vedi ART.14) comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi

delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i

giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,

per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e

i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2

per ciascun giorno.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in

proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni

è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle

ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel

comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle

attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al

personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale

docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale

che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione

che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di

compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere

personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel

corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a

tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività

didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il

mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in

più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni

prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi

di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il

dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per

quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto

al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano

dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione

deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli

accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente

retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non

siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo

determinato che indeterminato.

Read More

CONGEDI PARENTALI

CONGEDI PARENTALI – ART.12 (CCNL 2006/09)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della

maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.

151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso

decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e

ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di

ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la

disciplina di cui all’art.17, comma 8.

Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è

da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga

dell’incarico di supplenza.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione

obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso

una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,

possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta

è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le

condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al

lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a)

del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi

trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo

frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti

per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni

disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del

terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.

151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per

ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di

assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,

alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi

l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,

comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale

modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi

periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.

32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la

relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici

giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata

anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il

rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso

di proroga dell’originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il

rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro

le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Read More

Nel caso di rientro anticipato del titolare il contratto stipulato con il supplente non si risolve.

Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile. (aran)

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ART.18 (CCNL-2006/2009)

1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed

ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Read More

PERMESSI BREVI

PERMESSI BREVI – ART.16 – (CCNL 2006/09)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Read More