Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2015 -16 personale docente e ATA di ogni ordine e grado di scuola. (Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.n.1990 del 18 febbraio 2015)

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2015 -16 personale docente e ATA di ogni ordine e grado di scuola.(Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.n.1990 del 18 febbraio 2015)

Entro il 15 marzo 2015, scadenza fissata dalla C.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, devono essere prodotte dal personale docente e ATA a tempo indeterminato, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da:

  • tempo pieno a tempo parziale;
  • modifica delle ore settimanali;
  • rientro dal tempo parziale al tempo pieno.

Il tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50%.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Invece il ritorno al tempo pieno va esplicitamente richiesto.

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2015 -16 personale docente e ATA di ogni ordine e grado di scuola. (Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.n.1990 del 18 febbraio 2015)

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2015 -16 personale docente e ATA di ogni ordine e grado di scuola.(Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.n.1990 del 18 febbraio 2015)

Entro il 15 marzo 2015, scadenza fissata dalla C.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, devono essere prodotte dal personale docente e ATA a tempo indeterminato, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da:

  • tempo pieno a tempo parziale;
  • modifica delle ore settimanali;
  • rientro dal tempo parziale al tempo pieno.

Il tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50%.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Invece il ritorno al tempo pieno va esplicitamente richiesto.

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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO – ART.28- (CCNL-2006/2009)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e

indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il

miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche

regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai

ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste

dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui

all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello

stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come

indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in

attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del

personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività

aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti

nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è

modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data

informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di

insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali

nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed

artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di

insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche

in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in

incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività

frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di

arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni

con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in

particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non

abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria

eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per

supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del

plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte,

i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al

completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di

insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,

in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola

dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali

supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed

interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità

oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate

dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate

da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del

22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno

confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

9. L‘orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può

essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai

vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non

eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il

servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette

attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

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PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE – ART.27 (CCNL-2006/2009)

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione

tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica,

l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione

professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti

dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta

formativa della scuola.

FUNZIONE DOCENTE

FUNZIONE DOCENTE – ART.26 (CCNL-2006/2009)

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi

dell’istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si

esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento

e formazione in servizio.

3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi

di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di

riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento

in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie

con le modalità decise dal collegio dei docenti.

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AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO – ART.25 – (CCNL-2006/2009)

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle

istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area

professionale del personale docente.

2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i

docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola

secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente

ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da

contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del

contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,

indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e

specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’

comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento

che ne costituisce il presupposto.

6. L‘assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di

lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al

comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

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PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA

PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA – ART.22 (CCNL-2006/2009)

1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali

permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e

gli istituti penitenziari.

Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli

adulti, si stabilisce che:

a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per

analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato

specifici percorsi di formazione in ingresso;

b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e

interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;

c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di

conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale

sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche

iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;

d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri

territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e

all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;

e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili

utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole

polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è

garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di

intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;

f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di

prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici,

sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;

g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente

articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in

riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione

quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà

prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel

settore.

2. Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina della

materia in attesa che sia attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27.12.2006,

n.296-

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INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

ART.21(CCNL-2006/2009)

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio

in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione

risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di

mensa.

3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo

pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri

pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito

dell’orario di insegnamento.

4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che

prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività

di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per

ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n.

297/94.

5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.

6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione

integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità

di erogazione dei contributi ai Comuni.

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INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

ART.20 (CCNL-2006/2009)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo

del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente

giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione

di cui all’art. 17, comma 8, let. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente

da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di

conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della

scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei

limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in

costanza delle patologie di cui sopra.

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FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

ART.19 (CCNL-2006/2009)

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del

D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20

maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni

in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale

assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la

fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e

comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie

nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,

non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo

al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno

scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto

per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale

di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura

del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla

conservazione del posto senza assegni.

5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della

religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non

si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per

malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in

un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione

dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello

di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a

concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli

eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad

un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a

tutti gli effetti.

9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti

per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto

componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con

contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12

settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla

conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non

interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata

del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali

come disciplinati dall’art.12.

15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi

patologie, di cui all’art.17, comma 9.

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