PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

ART.38 (CCNL-2006/2009)

1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se

ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.

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RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

ART.37 – (CCNL-2006/2009)

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o

nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

ART.36 (CCNL-2006/2009)  

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

COLLABORAZIONI PLURIME

COLLABORAZIONI PLURIME ART.35 – (CCNL-2006/2009)  

1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico

della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ART.34 –(CCNL-2006/2009)

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ART.33 –(CCNL-2006/2009)

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal (MPI) MIUR.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.

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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART.32 (CCNL-2006/2009)

1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal

territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.

RICERCA E INNOVAZIONE

RICERCA E INNOVAZIONE – ART.31 (CCNL-2006/2009)

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI – ART.30 (CCNL-2006/2009)  

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.

Concorsi: improcedibile il ricorso in mancanza dell’impugnazione della graduatoria definitiva.(Il Quotidiano della P.A.).

Concorsi: improcedibile il ricorso in mancanza dell’impugnazione della graduatoria definitiva.

È necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale. La sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis del 17 febbraio 2015

(Il Quotidiano della P.A.).

 

Il TAR Lazio, Sezione I bis nella sentenza del 17 febbraio 2015 ha richiamato il pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale  è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale.

Precisa, infatti il TAR che: 

– se gli atti infraprocedimentali delle procedure concorsuali non sopportano controinteressati, di contro, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorso avverso tale determinazione deve essere necessariamente notificato ad almeno uno dei vincitori proprio per consentire ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, di poter difendere la propria posizione qualificata e differenziata;

– tale principio si collega direttamente all’inviolabile diritto di difesa espresso dall’art. 24 della Costituzione, per il quale una pronuncia giurisdizionale non può arrecare pregiudizio a colui che – chiaramente individuabile in relazione al provvedimento impugnato – non ha potuto difendersi in giudizio;

– lo stesso incombente risulta evidente in virtù di una regola generale vigente soprattutto nei procedimenti di tipo concorsuale, secondo cui l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione”.

Conclude il giudice capitolino che nel caso di specie, siccome risulta per tabulas che non è stata proposta impugnazione avverso la graduatoria finale del concorso de quo, il Collegio non può non rilevare la palese sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente.(Il Quotidiano della P.A.).

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