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ATA, i grandi dimenticati della legge 107

PersonaleATAATA, i grandi dimenticati della “buona scuola”. Molto affollate le assemblee in corso

Il settore ATA sopporta da tempo le conseguenze di interventi che ne hanno sempre più aggravato le condizioni di lavoro, mentre continua a esserne negato il giusto riconoscimento: organici insufficienti, risorse contrattuali sottratte, percorsi di valorizzazione professionale bloccati fanno da sfondo a una condizione lavorativa che sconta quotidianamente anche i pesanti limiti di funzionalità e organizzazione del sistema. Leggi l’articolo…

 

Lena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

MOBILITÀ 2016/2017 – Firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale docente

Mobilità 2016 17

Firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale

A MARZO LE DOMANDE

COS’È: Si tratta del contratto collettivo nazionale integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola con il quale sono ridefinite le regole della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017 a seguito dell’emanazione della legge 107/2015.

Parliamo di:

· mobilità professionale – tra gradi di istruzione, tipologie di posto e classi di concorso. Ad esempio, un docente dell’infanzia che si sposta alla primaria o uno di sostegno che va su posto comune;

· mobilità territoriale – tra scuole, ambiti territoriali, comuni, province, anche di regioni diverse, fermo restando il grado di istruzione, il tipo posto e la classe di concorso.

2016/2017 Nell’anno scolastico 2016/2017 la mobilità è caratterizzata da due novità introdotte con la legge 107/2015 Buona Scuola:

· la mobilità avviene tra ambiti territoriali, mentre sino ad oggi avveniva solo tra scuole;

· è prevista una fase “straordinaria”, su tutti i posti disponibili aperta a tutto il personale già di ruolo compreso quello assunto quest’anno a seguito del piano assunzionale della Buona Scuola.

 

I PUNTI CHIAVE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO
Gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 fanno domanda di mobilità tra scuole, all’interno della provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti.

Nel primo degli ambiti richiesti sono assegnati alle scuole, altrimenti potranno ricevere la proposta di incarico dal dirigente scolastico di una scuola di uno degli altri ambiti richiesti.

 Gli assunti nelle Fasi cosiddette Zero ed A del Piano di assunzioni della Buona Scuola avranno una sede definitiva nella provincia in cui hanno preso servizio.

Ma possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti.

Gli assunti nelle Fasi B e C della Buona Scuola provenienti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.
Procedure, modalità e criteri attuativi saranno concordati a breve con le Organizzazioni Sindacali.
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TRASFERIMENTI 2016/2017 IN DIRITTURA DI ARRIVO IL CONTRATTO

LA CHIAMATA DIRETTA SI FARÀ TRAMITE UNA TRATTATIVA A PARTE  

Trasferimen 16 17

  

 La prima fase dei movimenti interesserà i docenti a livello provinciale in ruolo nell’anno scolastico 2014/15. In questa fase saranno interessati anche gli insegnanti di sostegno delle secondarie di 2° grado, che fino ad oggi non avevano avuto una sede definitiva. (Da settembre 2016 avranno una sede definitiva) In questa fase saranno interessati i docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni, i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero e quelli soprannumerari. Ognuno potrà chiedere il trasferimento secondo le vecchie regole, mantenendo così il diritto nella sede di titolarità anche dopo l’avvenuta mobilità. La domanda di trasferimento dovrà essere compilata indicando le scuole di preferenza con i relativi codici meccanografici. I docenti in ruolo nell’anno scolastico 2014/15 saranno esaminati con priorità rispetto ai docenti neoimmessi. Pertanto ai fini dei movimenti saranno presi in considerazione anche i posti attualmente occupati dai docenti assunti nelle fasi 0 ed A, quest’ultimi potranno presentare domanda secondo le vecchie regole e saranno esaminati subito dopo i già citati movimenti.

 Nella seconda fase, per quanto riguarda la domanda di mobilità interprovinciale, i docenti già in ruolo nell’anno scolastico 2014/15 che presenteranno la domanda di mobilità saranno esaminati in via prioritaria, la domanda interesserà gli ambiti, solo se il docente dovesse ottenere il trasferimento nel primo ambito indicato in domanda sarà titolare di sede, altrimenti si dovrà adattare alla chiamata diretta del dirigente. Subito dopo saranno esaminate le domande dei docenti assunti attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi nelle fasi B e C. I quali per ottenere l’assegnazione ad un ambito territoriale definitivo dovranno indicare tutti gli ambiti della provincia a cui sono stati assegnati all’atto dell’assunzione. La sede di servizio per questi docenti avverrà dopo la chiamata diretta dei dirigenti scolastici (i suddetti movimenti avverranno in deroga al vincolo di permanenza triennale). Pertanto i neoimmessi potranno inoltrare domanda di trasferimento in altre provincie solo sugli ambiti e non sulle scuole.

 Nella terza fase, i docenti (fase B e C) assunti dalle GAE, parteciperanno alla mobilità (per ambiti), indicando tutti gli ambiti a livello nazionale. I docenti che si asterranno dal farlo saranno assegnati d’ufficio ad un ambito territoriale.

 Quarta fase – I docenti (O, A,B,C) del concorso ordinario immessi in ruolo nelle fasi del piano straordinario, potranno presentare, in deroga al vincolo triennale, domanda di trasferimento interprovinciale senza ottenere la sede di titolarità e, si dovranno assoggettare alla chiamata diretta dei dirigenti.

 

Redazione scuolaE’

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Personale docente ed educativo NeoAssunto PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA…

neoassunti Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, individua gli obiettivi, le modalità e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, neoassunto a tempo indeterminato o a cui è stato concesso il passaggio di ruolo.

 

Il periodo di formazione e di prova prevede i seguenti obblighi:

 

  • almeno centottanta giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche (per orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni deve essere ridotto proporzionalmente);
  • almeno 50 ore di attività formative finalizzate al consolidamento delle competenze professionali che devono essere svolte contestualmente al servizio in periodo di formazione e di prova.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 438 c. 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, confermato dalla L. 107/15, art. 1, c. 120, “Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo”, per analogia verrà prorogato il periodo in tutti quei casi nei quali il docente interessato non può, nei casi previsti dalla normativa vigente, assolvere agli obblighi necessari al superamento del periodo di formazione e di prova.

Nel periodo che intercorre tra il termine delle attività didattiche (comprensive degli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell’anno scolastico il docente in periodo di formazione e di prova sostiene un colloquio che deve prendere avvio dalla presentazione delle attività didattiche e formative svolte dall’interessato come documentate nel portfolio professionale. Il colloquio avviene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il Comitato, a seguito del colloquio e sentite le risultanze dell’istruttoria compiuta dal docente tutor e la relazione del Dirigente scolastico, formulerà il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato.

Il colloquio può essere rinviato solamente una volta a fronte di motivati, documentati e inderogabili motivi. L’assenza non motivata al colloquio non preclude al Comitato l’espressione dell’obbligatorio parere.

In virtù della specifica natura del periodo di formazione e di prova è necessario verificare la padronanza delle competenze professionali dei docenti neo assunti a tempo indeterminato o ai quali è stato concesso il passaggio di ruolo; a tal proposito l’art. 4, c. 1 del DM 850/15 fissa i seguenti criteri:

  • corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  • corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  • osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
  • partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Il ruolo del Dirigente scolastico è fondamentale ai fini della verifica suddetta e molte sono le azioni necessarie ad assolvere tale compito:

  • designare il tutor, sentito il parere del collegio dei docenti, dando priorità alle risorse a disposizione dell’Istituzione scolastica che presentino caratteristiche professionali coerenti con le richieste normative e con le esigenze didattiche;
  • fornire al docente neo assunto tutta la documentazione necessaria a redigere la programmazione annuale dell’azione didattica e progettuale, parte integrante della procedura di valutazione del periodo di formazione e di prova, in modo che egli possa condividere con il tutor obiettivi, esiti di apprendimento attesi, metodologie didattiche, strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, strumenti e criteri di valutazione nel rispetto degli ordinamenti vigenti e del piano dell’offerta formativa;
  • verificare, in stretto accordo con il tutor, anche attraverso specifiche attività di osservazione, l’attitudine collaborativa e dialogica nei vari contesti e con le diverse componenti dell’ambiente scuola, la capacità di gestire dinamiche relazionali complesse, la partecipazione attiva e il sostegno alle attività dell’istituzione scolastica tese al miglioramento della stessa;
  • sottoscrivere con tutor e docente in periodo di formazione e di prova il patto per lo sviluppo professionale che contiene gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività formative per sviluppare le competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale;incaricare il docente tutor dell’istruttoria relativa alle attività formative ed alle esperienze didattiche e di partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto i cui esiti dovranno essere presentati al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • richiedere un’apposita visita ispettiva nel caso in cui l’attività del docente in periodo di formazione e di prova manifestino gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale;
  • convocare il Comitato per la valutazione dei docenti nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche (nelle quali sono da ricomprendersi gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell’anno scolastico per il necessario parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;consegnare al Comitato la documentazione contenuta nel portfolio professionale dei docenti in periodo di formazione e di prova almeno cinque giorni prima delle date fissate per i colloqui del Comitato con i docenti;
  • presentare al Comitato una relazione per ogni docente in periodo di formazione e di prova comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del necessario parere;
  • valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta e del parere del Comitato;
  • emettere motivato provvedimento di conferma in ruolo in caso di giudizio favorevole;
  • emettere motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova in caso di giudizio sfavorevole. In tal caso il provvedimento dovrà indicare gli elementi di criticità ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli obiettivi richiesti necessari alla conferma in ruolo;
  • adottare i provvedimenti di cui sopra e comunicarli all’interessato entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento ricordando che “la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità“ (DM 850/15, art. 14).

Nel caso di un primo giudizio sfavorevole il periodo di formazione e di prova può essere ripetuto una volta soltanto. Nel corso di tale secondo periodo di formazione e di prova deve essere obbligatoriamente disposta una verifica, da affidarsi ad un dirigente tecnico, in modo da assumere ogni elemento utile alla valutazione dell’idoneità del docente. Il Dirigente tecnico rilascerà apposita relazione che sarà parte integrante della documentazione esaminata dal Comitato per la valutazione dei docenti in seconda istanza e al termine del secondo periodo di formazione e di prova. Il Dirigente scolastico con il docente tutor dovranno tenere in debito conto gli elementi di criticità e le forme di supporto formativo indicati nel provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Se il Comitato riconoscerà con un parere favorevole il superamento delle criticità evidenziate in prima istanza e la valutazione conclusiva riterrà adeguate le competenze professionali del docente il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di conferma in ruolo.

Se, invece, le competenze professionali del docente non potranno essere ritenute adeguate per la documentata conferma di gravi criticità il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di non conferma in ruolo ai sensi della normativa vigente.

Tutta la documentazione relativa al periodo di formazione e di prova è parte integrante del fascicolo personale del docente.

 

Redazione scuolaE’

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Stipendi supplenti brevi

lettera redazione

Sono numerose le segnalazioni di supplenti brevi che ad oggi non hanno ricevuto lo stipendio….

 

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una docente.

  

Sono un’insegnante calabrese, precaria da qualche anno, da settembre in servizio con contratti di supplenza breve. Il mio disappunto nasce dal fatto che da mesi vi è la mancata retribuzione dello stipendio da parte del Ministero. Ritengo sia inaccettabile il gioco a cui si è obbligati ad assistere da mesi a questa parte, dal momento che, chiedendo spiegazioni, il MIUR e il MEF non fanno altro che scaricarsi a vicenda responsabilità e quant’altro rispetto questa incresciosa situazione. Penso sia assolutamente vergognoso ledere la persona nel suo diritto di ricevere il compenso per il lavoro svolto. E con l’arrivo delle festività natalizie, le cose non sono migliorate. E’ stato infatti un Natale senza stipendi per migliaia di precari della scuola che sotto l’albero hanno trovato un pacco infiocchettato dal Ministero, ma senza regalo all’interno. E con il danno anche la beffa!!!!!Nonostante i ministri Stefania Giannini e Pier Carlo Padoan avessero firmato il decreto di stanziamento dei fondi per i supplenti brevi, per una serie di questioni tecniche, però, i soldi arriveranno solo a metà gennaio. I docenti interessati dal problema dovranno quindi aspettare ancora per avere il proprio dovuto, migliaia di insegnanti dunque che ricoprono gli incarichi di supplenze brevi: i più precari fra i precari.

Adesso il Ministero dell’Istruzione promette di aver risolto definitivamente il problema. Spero solo che il MIUR e il MEF non decidano di scaricare la responsabilità dei mancati pagamenti sugli elfi di Babbo Natale!!!!

Cordialmente A.S.

Carta del docente/bonus anno scolastico 2015-2016: ecco le FAQ

Bonus 500 Euro FAQIl Dicastero di Viale Trastevere ha pubblicato le risposte ai principali quesiti posti dagli interessati. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sul sito istituzionale, ha pubblicato le FAQ sulla Carta del docente/bonus anno scolastico 2015-2016, a cura della Direzione Generale per il personale Scolastico.

 

Come si può utilizzare:

1. La Carta del Docente consente “l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale” (legge 107/2015, art. 1, comma 121). Questi acquisti devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l’acquisto di un romanzo) ?

L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

2. La Carta del Docente consente “l’acquisto di hardware”: vi rientrano anche smartphone, tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?

La Carta del Docente permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti.

Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere.

3. Quali sono i software acquistabili con il Carta del Docente?

Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta del Docente.

4. Rientra nella Carta del Docente anche un abbonamento per la linea di trasmissione dati ADSL?

No, in quanto l’ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l’accesso alla rete Internet. Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Non vi rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

5. La Carta del Docente può essere usata per “l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale”. Dove posso trovare l’elenco degli enti accreditati per la formazione personale docente aggiornato?

L’elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR a questo link.

6. Con la Carta del Docente si può seguire un corso on line?

Sì, se svolto da università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Miur così come previsto dall’art.1 comma 2 della Direttiva Miur 90/2003.

7. Posso utilizzare il bonus o parte di esso per seguire un corso di laurea o un master universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?

Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca “Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola” (art. 1, comma 2).

8. Posso usare il bonus o parte di esso per un corso per lo studio di una lingua straniera all’estero?

Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani”, ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.

9. Con la Carta del Docente posso sostenere l’esame di certificazione di una lingua straniera?

Sì, purché l’esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, che è possibile consultare a questo link.

10. La Carta del Docente può essere usata per assistere a “rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo”. Queste manifestazioni culturali sono generiche o devono essere attinenti alla materia insegnata? (ad esempio: un docente di italiano può utilizzare il bonus per visitare un museo scientifico?)

Le rappresentazioni cinematografiche, l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

11. Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l’acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali?

No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le “rappresentazioni teatrali e cinematografiche” e quelli per “l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo”.

12. Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre scuole?

Sì, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto “Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono […] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).

13. Posso contribuire con una parte o con l’intero bonus della mia Carta del Docente all’acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

Sì. Anche l’impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell’organizzazione delle “attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.

14.Posso contribuire con una parte o con l’intero bonus della mia Carta del Docente a realizzare un corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della mia scuola?

Sì. Anche in questo caso si ricorda che va valorizzata la formazione professionale del docente, non solo in rapporto al piano dell’offerta formativa della singola scuola, ma anche in riferimento a competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità, che saranno descritte e individuate nel prossimo piano nazionale per la formazione.

 

Fonte: MIUR

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IL MIUR AUTORIZZATO AD AVVIARE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER 63.712 INSEGNANTI

concorso docenti 2015Firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza la procedura concorsuale per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di 63.712 docenti.

 

Firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, la procedura concorsuale per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui N. 52.828 su posto comune, N. 5.766 su posti di sostegno e 5.118 su posti per il potenziamento.

Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39 commi 3 e 3 bis, della legge n. 449, del 27 dicembre 1977, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Redazione scuolaÈ…

 

Scuola, Giannini e Padoan firmano il decreto per il pagamento delle supplenze brevi

stipendi scuolaScuola, Giannini e Padoan firmano il decreto per il pagamento delle supplenze.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan hanno firmato il decreto che stanzia i fondi necessari per il completamento dei pagamenti relativi alle supplenze brevi degli ultimi mesi del 2015 e per assicurare la regolarità dei pagamenti di tutto il 2016.

Una prima tranche di pagamenti è già stata effettuata. Il Miur ha chiesto poi alle scuole di avviare entro il prossimo 28 dicembre le procedure per i pagamenti delle supplenze rimanenti. I pagamenti avverranno con emissione straordinaria il 12 gennaio 2016 e saranno accreditati il 19 gennaio. I fondi stanziati e il potenziamento dell’organico previsto dalla Buona Scuola garantiranno, nel 2016, da un lato le supplenze necessarie e dall’altro che tutti i pagamenti avvengano nei tempi previsti.
Senza più ritardi.

 

Fonte: comunicato Miur del 23.12.2015

Aperte le GAE ai diplomati magistrale prima del 2001/02

I DIPLOMATI MAGISTRALE (entro a.s. 2001/02)

entrano nelle GAE 

Tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/02 hanno diritto ad essere inclusi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE).

Pertanto il diritto è acquisito anche per i docenti che a suo tempo non parteciparono al ricorso davanti al giudice amministrativo.

Lo ha stabilito il tribunale di Pordenone in sede di reclamo con un ordinanza emessa il 10/11/2015.

Il collegio ha rigettato il ricorso presentato dall’amministrazione scolastica e ha confermato un decreto d’urgenza emesso dal tribunale di Ravenna.

 

Redazione scuolaE’

Concorso docenti 2015: nuove classi di concorso

Ecco il dilemma: le nuove classi di concorso saranno legiferate in tempo per il concorso a cattedra che sarà bandito entro il 1 dicembre 2015?

bando di concorso

Il provvedimento per la riforma delle classi di concorso si trova, infatti, in Parlamento perché le Commissioni cultura della Camera e del Senato dovranno esprimere un proprio parere: tale parere non è vincolante tuttavia i tempi sono strettissimi. 

E portare a termine il compito non sarà facile. Perché sul parere delle commissioni parlamentari gravano le riserve espresse dal Consiglio, secondo cui il nuovo regolamento non terrebbe conto dei diritti dei docenti precari abilitati inseriti nelle GaE: riserve che, se non accolte, potrebbero essere impugnate e prese in considerazione dai giudici amministrativi e annullare così gli effetti del decreto.

Un’eventualità che diverrebbe certezza nel caso dei docenti precari in musica, operanti nei licei musicali e artistici, i quali al momento sono in possesso di un’abilitazione non afferente alle nuove classi di concorso in via di emanazione: pertanto, poiché l’abilitazione specifica per la classe di concorso in cui si concorre è un titolo imprescindibile, questi candidati, seppure abilitati, potrebbero ingiustamente essere estromessi dalla partecipazione alle prove. A meno che non possano partecipare con le vecchie abilitazioni, ipotesi da escludere in partenza. Non è un caso che lo stesso dubbio sia stato posto anche dal Consiglio di Stato. Si tratta del solito pasticcio all’italiana: si lavora di corsa e male, con il rischio di impugnazioni davanti ai giudici amministrativi che annullerebbero così gli effetti del decreto.

Maria Grazia Rocchi (Pd) relatrice del testo in discussione presso la commissione Cultura della Camera ha espresso così il suo pensiero: “La staffetta tra i due provvedimenti non è necessaria. Nel senso che il bando di concorso per diventare docenti nel triennio 2016-18 potrà essere pubblicato, inserendovi comunque certamente il numero complessivo dei posti da assegnare ad ogni ciclo scolastico. La definizione specifica delle classi di concorso avverrà in seconda battuta. Ma sarà questione di giorni. Quando si arriverà alla realizzazione delle prove, le nuove classi di concorso saranno già state approvate e quindi utilizzabili”

Comunque sia diamo un’occhiata alle nuove classi di concorso che verranno istituite: saranno 11:

  • A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)”;
  • A-35 “Scienze e tecnologie della calzatura e della moda”;
  • A-36 “Scienze e tecnologia della logistica”;
  • A-53 “Storia della musica”;
  • A-55 “Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;
  • A-57 “Tecnica della danza classica”;
  • A-58 “Tecnica della danza contemporanea”;
  • A-59 “Tecniche di accompagnamento alla danza”;
  • A-63 “Tecnologie musicali”;
  • A-64 “Teoria, analisi e composizione”;
  • A-65 “Teoria e tecnica della comunicazione”.

 

Redazione scuolaE’

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