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LEGGE 104, PROROGA EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE

Soggetti con disabilità grave: proroga effetti del verbale rivedibile. Istruzioni operative

permessi 104 inps

L’art. 25, commi 4 e 6 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha introdotto semplificazioni per i soggetti con disabilità grave, prorogando gli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.

I lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:

  • permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016 – l’Inps fornisce nuove istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.

Vai alla Circolare n. 127 dell’8 luglio 2016

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Integrazione graduatorie d’Istituto personale docente – finestre semestrali

logo miur2E’ uscita la nota ministeriale 18736 del 11 luglio 2016 per:

  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia tramite modello A3 che dovrà essere trasmesso entro il 3 agosto 2016;  
  • per l’nserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno tramite il modello A5;
  • per la priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia, tramite modello A4.

 

Nota e modelli 

LE ISCRIZIONI AI CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI SUL NASTRO DI PARTENZA…

LE DATE dei TEST: 6 – 7 – 8 – 13 – 14 SETTEMBRE

universitaly1

Le Modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per a.a 2016/2017 all’interno del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2016 n. 546.

Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea dal 4 luglio al 26 luglio 2016, i candidati si iscrivono alla prova esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall’Ateneo in cui si sostiene la prova.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione onlie non dà diritto alla partecipazione alla prova.

La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà sostenere la prova. Non sono concesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 4, 5, 6 E 7.

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 6 settembre 2016
Medicina Veterinaria 7 settembre 2016
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto 8 settembre 2016
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 13 settembre 2016
Medicina e Chirurgia in lingua inglese 14 settembre 2016

Per scaricare il Decreto:

Università, corsi ad accesso programmato On line il decreto con i criteri per l’accesso Iscrizioni dal 4 al 26 luglio su www.universitaly.it

Redazione scuolaÈ…

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IL BONUS PREMIALE PER IL MERITO AI DOCENTI

IL BONUS PREMIALE PER IL MERITO AI DOCENTI

(Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129).

Bonus premiale

Ecco alcuni chiarimenti.

 

Il bonus per il merito dei docenti COSTITUISCE un compenso accessorio che non va richiesto a domanda. È un preciso obbligo del dirigente scolastico individuare i docenti che ne hanno titolo, sulla base dei criteri di assegnazione fissati dal comitato di valutazione e sulla base degli indirizzi previsti dall’art. 1, comma 129, della legge 107 del 13 luglio 2015.

Pertanto il diritto di accesso al bonus per il merito ai docenti non va richiesto dal singolo insegnante, ne tantomeno le assenze dei docenti sono un impedimento ad ottenerlo.

 

Ecco il link per scaricare uno stralcio della legge 107 sul bonus premiale dall’area download.

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017

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Il decreto disciplina con effetto dall’a.s. 2016/2017 le consuete operazioni annuali di: 

  • scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva e che conseguono l’abilitazione entro l’8 luglio 2016 (modello 2);
  • aggiornamento degli elenchi aggiuntivi di sostegno, per effetto dell’acquisizione dei titoli di specializzazioni da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria (modello 4);
  • presentazione dei titoli di riserva acquisisti entro l’8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (modello 3).

Le domande dovranno esser presentate attraverso il portale Istanze On Line a partire dal 23 giugno ed entro l’8 luglio (ore 14.00).

 

Allegati: 

DM 495/2016

MODELLI

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LA FIRMA DI PRESENZA A SCUOLA NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ!!!

Il dirigente della scuola dove insegno ci obbliga di andare a scuola e firmare le presenze durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Vorrei sapere se l’obbligo delle presenze è legittimo.

Lettera firmata

 

Intestazione carta

L’obbligo di andare a scuola a firmare le presenze nei periodi di sospensione delle attività didattiche non è legittimo.

Salvo che nei succitati periodi non siano state programmate attività funzionali di natura collegiale (che peraltro rientrerebbero nei limiti delle 40 ore annuali previste dal contratto).

Queste attività sono esplicitate in modo chiaro e puntuale nell’art. 29, comma 3, lettera a del c.c.n.l.

Ci teniamo a precisare che, il Consiglio di stato con sentenza 8 maggio 1987, n.73, si era già espresso, affermando che non è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della presenza a scuola indipendentemente dalle attività programmate, ciò non trova corrispondenza nel sistema delineato dal dpr n. 417/1974.

Ci pare d’obbligo ricordare che in data 14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che i rapporti di lavoro pubblico sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul lavoro.

Tale principio che è stato recepito anche dal legislatore con l’art. 40 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del decreto 150/2009 che testualmente recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”.

 

Redazione scuolaE’

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INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA… pronto l’iter di assunzione

Procedura di assunzione del personale docente iscritto nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82 in attuazione dell’art.1 – quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n.42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89.

Le procedure di assunzione sono attuate secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza all’ art 4 della Legge 26 maggio 2016 n. 89.

scuola materna

 

Articolo 4,

1. Alla procedura di assunzione si provvede secondo le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 – quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89.

a) Fase regionale: In ciascuna regione di iscrizione nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, si procede alla nomina dei docenti iscritti a pieno titolo in dette graduatorie fino al contingente definito dal precedente articolo 3, comma 1. Resta ferma, nelle operazioni di nomina della presente fase condotte da parte degli Uffici Scolastici Regionali, l’applicazione delle riserve di legge.

b) Fase nazionale: I docenti, iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82 che non hanno ottenuto la nomina nella regione di iscrizione sono trattati, nelle altre regioni del sistema scolastico statale richieste nella domanda di cui all’articolo 5 del presente decreto, sulle disponibilità determinate ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 e secondo le modalità descritte nell’articolo 5.

Leggi tutta la nota del MIUR…

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Abilitazione Scientifica: firmato il decreto con i nuovi criteri e parametri

La nuova procedura per insegnare all’Università.

stefania giannini

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto con i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale, titolo necessario per poter insegnare all’Università. La procedura di Abilitazione, prevista dalla riforma dell’Università del 2010, è in fase di revisione per semplificare e migliorare tempi di svolgimento e procedure di selezione.

“Stiamo lavorando – sottolinea il Ministro Stefania Giannini – per poter partire con la nuova tornata questa estate. A marzo abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo regolamento per lo svolgimento dell’Abilitazione con l’introduzione della procedura a sportello – d’ora in poi la domanda si potrà presentare in qualsiasi momento dell’anno – e con la revisione delle modalità di sorteggio delle commissioni per garantire una maggiore rappresentatività dei settori disciplinari. Questo decreto rappresenta un’altra tappa di avvicinamento per far ripartire le procedure di Abilitazione con regole semplificate e tempi più certi di svolgimento”.

In particolare, il decreto firmato dal Ministro, che ora dovrà passare il vaglio della Corte dei Conti, stabilisce:

– il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per ottenere l’Abilitazione: da 10 a 16 a seconda dell’area disciplinare e della fascia di docenza per cui si concorre;

– i titoli validi ai fini dell’Abilitazione. Oltre al raggiungimento obbligatorio di almeno due degli indicatori di impatto della produzione scientifica, dovrà essere dimostrato il possesso di almeno altri tre titoli, tra i quali: l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, la responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali, incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca esteri, responsabilità di studio e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Nel caso delle pubblicazioni, peseranno, fra l’altro, l’originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo, la qualità in rapporto al panorama nazionale e internazionale, nonché la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale. Gli indicatori per verificare l’impatto della produzione scientifica sono stati meglio definiti specificando, ad esempio, l’arco temporale in cui le opere devono essere state pubblicate;

-le modalità di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, con un innalzamento dei parametri di selezione rispetto al passato.

Fonte: MIUR, comunicato del 8.6.2016

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T.F.A. SULLA RAMPA DI LANCIO…

AL VIA IL TERZO CICLO DI tirocinio formativo attivo.

tfa

Il terzo ciclo del tirocinio formativo attivo non sarà per tutti.

Potranno partecipare al bando solo i candidati appartenenti alle classi di concorso in esaurimento.

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Gabriele Toccafondi nel corso della Commissione “Cultura di Camera e Senato”, il nuovo ciclo del tfa sarà attivato per 16 mila futuri docenti.

I posti messi a disposizione saranno così suddivisi: 11 mila su posto comune e più di 5 mila su sostegno.

Il tirocinio formativo attivo sta quindi per arrivare e avrà una durata annuale.

Secondo nostre fonti la probabile data di pubblicazione del bando è prevista entro la fine di giugno o al più tardi entro la prima o seconda decade di luglio.

La frequenza sarà obbligatoria e solo chi riuscirà a superare l’esame finale potrà ottenere il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Ricordiamo che senza tale titolo non è infatti possibile partecipare al nuovo concorso docenti.

Tutti i candidati interessati a prendere parte al terzo ciclo del tirocinio formativo attivo, per restare aggiornati potranno collegarsi alla nostra pagina facebook.

 

Redazione scuolaè…

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Le novità in materia di formazione iniziale degli insegnanti previste dalla L. 107/2015

L’art. 1, co. 181, lett. b), della L. 107/2015 ha conferito una delega al Governo per il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

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In particolare, nei principi e criteri direttivi da seguire per l’esercizio della delega è previsto 

Più specificamente, il percorso si articola:

· in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso;

· nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale;

· nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario;

· nell’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente;

· nella sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente.

Il percorso descritto deve divenire gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.

La delega deve essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

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