#Maturità2023 FIRMATA L’ORDINANZA SULL’ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO

Il Ministro Giuseppe Valditara per l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, ha firmato l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento.

Novità:
Le prove INVALSI, sono e saranno un requisito di ammissione per l’esame di Stato.

PROVE SCRITTE: SARANNO A CARATTERE NAZIONALE.

Prima prova scritta: giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30.

Seconda prova:22 giugno2023.
Terza prova:27 giugno 2023, per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi esabac ed esabac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

PER IL COLLOQUIO VERRANNO VALORIZZATI:
il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacita dello studente di elaborare i temi più significativi di ciascuna disciplina e le competenze di educazione civica maturate durante il percorso scolastico.

Tutte le info:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-maturita2023-il-ministro-valditara-firma-l-ordinanza-sull-esame-di-stato

A cura di Dott. Francesco Iaccino
Docente tutor SFP UNICAL COSENZA
Componente CTS scuolaÈ…

Fonte Ministero dell’istruzione e del Merito

 

 
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Pubblicata l’Ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24

Il Ministro dell’istruzione e del merito ha firmato l’Ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24.
I termini per la presentazione delle domande sono:

per il personale docente dal 6 marzo al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale Ata dal 17 al 3 aprile.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2022, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 11 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (comma 4 e 6).
La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (comma 4).

Scarica l’ordinanza di Mobilità dall’ Area Download del sito.

A cura di Dott. Francesco Toscano
Presidente organizzativo scuolaÈ…

Fonte Ministero dell’istruzione e del Merito

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Concorso nazionale “La libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, bandisce il concorso di idee: “La libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani”. Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole del sistema nazionale di istruzione, che in forma individuale o in gruppo (massimo quattro studenti), dovranno pro

durre un elaborato, anche in formato grafico o multimediale, che affronti la tematica del concorso, sottolineando l’importanza del processo di costruzione delle idee e dei valori di una persona e di una collettività, a partire dal principio della libertà di informazione e di libera manifestazione del pensiero, così come sancito dall’art. 21 della Carta costituzionale.

Ogni studente o gruppo di studenti potrà inviare una sola proposta. È prevista la possibilità di presentare gli elaborati secondo una delle seguenti tipologie:

  • composizione scritta;
  • elaborato grafico-pittorico che dovrà essere accompagnato da un documento che esplichi le motivazioni, le scelte stilistiche e il messaggio che si intende comunicare;
  • elaborato multimediale che dovrà essere accompagnato da un documento che esplichi le motivazioni, le scelte stilistiche e il messaggio che si intende comunicare.                                 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2023.

A cura di Dott. Francesco Iaccino
Docente tutor SFP UNICAL COSENZA
Componente CTS scuolaÈ..

Fonte Ministero dell’istruzione e del Merito

Scarica il Decreto Direttoriale e gli allegati A e B nell’ Area Download del sito.

 

 

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Scuola, iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. Le domande dal 9 al 30 gennaio prossimi

È stata inviata il 01 dicembre 2022 a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024.

Anche per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 le procedure si svolgeranno online. 

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023.

Nelle prossime settimane sarà attivato il portale dedicato con informazioni e materiali utili:

▶www.istruzione.it/iscrizionionline/

Come accedere?  Si potrà accedere utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre

Per  dettagli consultare: 

 ▶ https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi

A cura di Dott. Francesco Iaccino
Docente tutor SFP UNICAL COSENZA
Componente CTS scuolaÈ..

Fonte Ministero dell’istruzione e del Merito

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Redazione PEI a.s.2022/2023: indicazioni dal Ministero dell’Istruzione

A seguito della sentenza della Sentenza del Consiglio di Stato, il M.I. fornisce indicazioni in merito alla redazione del PEI per l’a.s. 2022/23.

La nota del 13 ottobre n. 3330, fornisce indicazioni in merito alla redazione del PEI a seguito della pubblicazione della Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022 del Consiglio di Stato, Sezione VII, con cui è stato accolto il ricorso del Ministero dell’istruzione contro la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati.

Riacquistano perciò piena efficacia il decreto e i suoi allegati:

– le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

– i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;

– la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”.

Nella nota si chiarisce inoltre, dato il momento dell’anno scolastico in cui i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023, in attesa della definizione e perfezionamento del decreto interministeriale, l’esigenza che l’attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica e che solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.

Redazione scuolaÈ… 

Fonte Ministero dell’Istruzione 

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Insegnamento di Educazione Motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023

Circolare M.I. 09.09.2022, n. 2116 – chiarimenti insegnamento di Educazione Motoria – orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria

Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di Educazione Motoria è introdotto per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.

L’obbligo di frequenza

Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.

 L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica

Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012.

 Il curricolo di educazione motoria                                                                                                        

In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di “educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, alla rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte.

 La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti

I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari.

La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento del curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017.

 I docenti di educazione motoria

L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022. Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. A tal fine, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto. Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Redazione scuolaÈ… 

Fonte Ministero dell’Istruzione 

Vai alla nota del Ministero dell’Istruzione

                                                 

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IMPORTANTE EVENTO FORMATIVO AL GAETANO PINI DI MILANO…

IMPORTANTE EVENTO FORMATIVO AL GAETANO PINI DI MILANO…

Il 23 settembre 2022, l’ASST Gaetano Pini-CTO ospita in aula magna al Presidio Pini l’evento formativo “Carico posturale, sovrappeso obesità e trattamento del dolore cronico”. Il dolore di origine vertebrale ha una molteplicità di concause e spesso è dovuto al carico posturale errato, associato al sovrappeso. La concomitanza di questi fattori rende l’approccio alle terapie per il recupero funzionale limitato perché il dolore, in questi casi, si protrae anche a riposo.

L’ASST Gaetano Pini-CTO ospita un corso di formazione, a cura del dott. Paolo Grossi, Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto, durante il quale il problema verrà analizzato da diversi punti di vista, allo scopo di fornire le basi per un trattamento combinato, frutto di varie expertise: dalla diagnosi, alle procedure di modulazione del dolore fino al trattamento riabilitativo. Il programma prevede l’analisi delle evidenze scientifiche del ruolo del farmaco liraglutide nel controllo del peso che ne dimostrano la sicurezza d’uso in questo contesto, con le dovute regole di ingaggio e di monitoraggio, assieme all’introduzione del concetto di dieta e fenomeno infiammatorio. Il convegno ospiterà quindi reumatologi, dietologi, nutrizionisti, chirurghi ortopedici, anestesisti esperti di terapia del dolore, ma anche medici di medicina generale che analizzeranno le attività di controllo del territorio.  Al corso di formazione sarà presente il noto medico calabrese dott. Bernardo MisaggiDirettore della UOC Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebralepresidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi – SICV.

A cura di: Dott. Concetto Toscano   

Componente Comitato Tecnico Scientifico “scuolaÈ…”  

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DOPPIA IMMATRICOLAZIONE… A Partire Dall’Anno Accademico 2022/2023 ogni Studente può Iscriversi Contemporaneamente a due Diversi corsi di Laurea

Decreto Doppia Immatricolazione

Articolo 1 (Principi generali)

1. A decorrere dall’a. a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Articolo 2 (Presupposti e limiti per l’iscrizione contemporanea)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

 2. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca odi master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

5. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

 6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria.

7. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio inter ateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

8. Le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea, nonché delle iniziative di cui al comma 7.

9. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell’allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.

Articolo 3 (Iscrizione contemporanea nei corsi di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria)

1. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

 Articolo 4 (Modalità di agevolazione della iscrizione contemporanea)

1. Nell’ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

2. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.

3. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

 Articolo 5 (Riconoscimento delle attività formative)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 6 (Meccanismi di controllo e verifica)

1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l’implementazione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.

2. Gli Atenei inseriscono le informazioni di cui al comma 1 nel fascicolo elettronico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione.

Articolo 7 (Diritto allo studio)

 1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

2. Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa del medesimo ateneo.

3. La contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui alla legge n. 243 del 1991.

 Redazione scuolaE’…

Fonte MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23.

Nonostante sia stato innovato, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, dal quale è stato possibile agevolare il riavvicinamento del personale scolastico alle proprie famiglie.

L’Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Come lo scorso anno, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

Per i docenti la piattaforma è aperta dal 20 giugno fino al 4 luglio 2022

Per il personale ATA , invece, Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria  potranno essere presentate a partire dal 27 giugno 2022 e fino all’11 luglio 2022.

Rimane la modalità cartacea oltre che per il personale ATA anche per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo.

Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi dei modelli di domanda presenti nella sezione Mobilità del sito del Ministero dell’Istruzione:

ecco il link: https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2022/23

Le domande dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Redazione scuolaE’…

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Corte di giustizia europea: incompatibile la norma che preclude ai docenti precari il diritto al bonus 500 euro

La Corte di giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta del docente

La Corte di giustizia europea con l’ordinanza emessa nella causa C-450/21 il 18 maggio scorso ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’ordinanza della Corte è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato al giudice monocratico da una docente precaria, che lamentava un trattamento discriminatorio nonostante la situazione giuridica dei docenti precari fosse comparabile con quella dei docenti di ruolo, a cui era stato precluso l’accesso alla carta del docente ai sensi dell’art. 1 co.121 L. 107/2015. Di fatto, insegnanti di ruolo e precari svolgono le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente.

La Corte di giustizia europea ha, pertanto, affermato l’incompatibilità dell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l’ordinamento comunitario. «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del  Consiglio, del 28  giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato», spiegano  i giudici di Bruxelles, «deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo determinato ditale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno».

Fonte Aran Segnalazioni

Redazione scuolaÈ…

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