LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN’ ALTRA PIÙ VANTAGGIOSA SI PUÒ!!!

Chiarimenti supplenze

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN’ ALTRA PIÙ VANTAGGIOSA SI PUÒ…

Il personale docente e ATA ha diritto al completamento di cattedra articolo 40 comma 7 C.C.N.L. e articolo 4 del D. M. 131 del 13/06/2007. I Dirigenti scolastici hanno l’obbligo nel momento in cui conferiscono, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, a conseguire il completamento d’orario, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità.

Inoltre, qualora il docente dovesse avere una proposta di supplenza su una cattedra ad orario non intero ma con un orario superiore al precedente conferimento (anche se non ad orario completo) può lasciare la precedente supplenza.

Naturalmente il docente (ai sensi dell’artico 36 della Costituzione compenso non sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa) è tenuto a rappresentare la situazione in forma scritta all’istituto dove ha ricevuto il primo conferimento che intende lasciare, pertanto nella domanda di rinuncia deve allegare il contratto , indicando l’importo esiguo della retribuzione e la situazione economica.

 

Redazione scuolaE’

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PRONTO IL BANDO PER IL TERZO CICLO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO.

Il terzo ciclo del tirocinio formativo attivo non sarà per tutti.

TFA

Potranno partecipare al bando solo i candidati appartenenti alle classi di concorso in esaurimento.

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Gabriele Toccafondi nel corso della Commissione “Cultura di Camera e Senato”, il nuovo ciclo del tfa sarà attivato per 16 mila futuri docenti.

I posti messi a disposizione saranno così suddivisi: 11 mila su posto comune e più di 5 mila su sostegno.

Il tirocinio formativo attivo sta quindi per arrivare e avrà una durata annuale.

Secondo nostre fonti la probabile data di pubblicazione del bando è prevista entro la fine di dicembre o al più tardi entro la prima o seconda decade di gennaio 2017.

Ricordiamo che senza tale titolo non è infatti possibile partecipare al nuovo concorso docenti.

 

Redazione scuolaÈ

IL MIUR PUBBLICA IN DATA 24/10/2016 L’ATTO DI INDIRIZZO CON LE PRIORITÀ POLITICHE PER IL 2017

Pubblicato l’Atto di Indirizzo con le priorità politiche per il 2017.

logo miur

Sostenere il processo di rafforzamento dell’autonomia scolastica, potenziare la formazione degli insegnanti e del personale in servizio nella scuola. Dare stabilità e certezza alla governance degli istituti scolastici attraverso lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico e direttore dei servizi amministrativi.
Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le priorità politiche per il 2017 contenute nell’annuale Atto di Indirizzo firmato dal Ministro Stefania Giannini.
Fra le priorità, l’inclusione scolastica, da incentivare anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. La riduzione della dispersione. Il potenziamento e il miglioramento dell’offerta formativa attraverso il rinnovamento della didattica. Centrali anche l’investimento sul capitale umano sul fronte della ricerca e quello sul diritto allo studio. Proseguirà per tutto il 2017 il processo di innovazione tecnologica a partire dalla scuola. Fra le priorità indicate anche l’attuazione della strategia prevista dal Programma Nazionale per la Ricerca.

 

Leggi tutto il documento.

 

FONTE / MIUR

 

Tirocini Curriculari

Graduatorie bando per tirocini curriculari presso il MIUR

 

ART TirociniLe graduatorie seguenti si riferiscono agli esiti dell’attività di valutazione condotta da Fondazione CRUI e MIUR sui soli candidati idonei, ovvero quelli che, a seguito della preselezione effettuata dalle Università, sono risultati in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso indicati nel bando.

I candidati non presenti nelle graduatorie sono stati ritenuti non idonei dall’Università o dalla Fondazione CRUI per mancanza dei requisiti di accesso o per l’errata compilazione della candidatura.

La Commissione congiunta MIUR-Fondazione CRUI ha definito i parametri generali di valutazione con i relativi punteggi di merito e ha effettuato una prima analisi dei candidati idonei riguardante alcuni dei parametri individuati (Curriculum universitario e conoscenza della lingua inglese), stilando per ogni offerta di tirocinio l’elenco dei candidati con i punteggi parziali relativi a tali parametri.

 

Gli Uffici hanno quindi completato la valutazione considerando gli ulteriori parametri definiti dalla Commissione, prendendo in esame i candidati con il punteggio parziale più alto, per un numero pari ad almeno il triplo dei posti resi disponibili e comunque, ove possibile, non al di sotto di cinque per ogni offerta di tirocini, così come stabilito nel bando. I candidati con punteggio globale più alto sono risultati vincitori dei posti di tirocini.

 

Come specificato nel bando, i candidati sono stati valutati esclusivamente sull’opzione di sede n. 1.

A seguito di eventuali rinunce dei candidati selezionati si procederà allo scorrimento delle graduatorie delle sedi per l’individuazione dei candidati subentranti.

 

A chiusura dell’attività di assegnazione dei posti ai tirocinanti, si valuterà l’opportunità di proporre l’assegnazione dei posti rimasti scoperti a candidati idonei non selezionati dagli Uffici prescelti, in base all’attinenza del profilo dello studente con quello richiesto dall’Ufficio.

 

Nelle graduatorie i candidati vengono identificati tramite un codice costituito dai primi 11 caratteri del codice fiscale del candidato stesso.

 

La valutazione dei curricula si è basata sui seguenti parametri generali individuati dalla Commissione MIUR-Fondazione CRUI:

 

BANDO MIUR 30/08/2016 – Graduatoria candidati idonei

 

 

Parametri generali % max Valore max Soggetto valutante
Curriculum universitario 50% 25 F. CRUI
età 20% 10
media esami 20% 10
CFU acquisiti 10% 5
Conoscenza inglese 8% 4
Competenze informatiche 8% 4 Uffici MIUR
Attinenza piano di studi 20% 10
Lettera motivazionale 8% 4
Altro (precedenti esperienze o altre competenze) 6% 3
tot 100% 50  

 

 

FONTE: Fondazione CRUI 

 

Prof.ssa Santina Sergi
Referente scuolaЀ – Sezione Calabria

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Tirocini Curriculari

Graduatorie bando per tirocini curriculari presso il MIUR

 

ART TirociniLe graduatorie seguenti si riferiscono agli esiti dell’attività di valutazione condotta da Fondazione CRUI e MIUR sui soli candidati idonei, ovvero quelli che, a seguito della preselezione effettuata dalle Università, sono risultati in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso indicati nel bando.

I candidati non presenti nelle graduatorie sono stati ritenuti non idonei dall’Università o dalla Fondazione CRUI per mancanza dei requisiti di accesso o per l’errata compilazione della candidatura.

La Commissione congiunta MIUR-Fondazione CRUI ha definito i parametri generali di valutazione con i relativi punteggi di merito e ha effettuato una prima analisi dei candidati idonei riguardante alcuni dei parametri individuati (Curriculum universitario e conoscenza della lingua inglese), stilando per ogni offerta di tirocinio l’elenco dei candidati con i punteggi parziali relativi a tali parametri.

 

Gli Uffici hanno quindi completato la valutazione considerando gli ulteriori parametri definiti dalla Commissione, prendendo in esame i candidati con il punteggio parziale più alto, per un numero pari ad almeno il triplo dei posti resi disponibili e comunque, ove possibile, non al di sotto di cinque per ogni offerta di tirocini, così come stabilito nel bando. I candidati con punteggio globale più alto sono risultati vincitori dei posti di tirocini.

 

Come specificato nel bando, i candidati sono stati valutati esclusivamente sull’opzione di sede n. 1.

A seguito di eventuali rinunce dei candidati selezionati si procederà allo scorrimento delle graduatorie delle sedi per l’individuazione dei candidati subentranti.

 

A chiusura dell’attività di assegnazione dei posti ai tirocinanti, si valuterà l’opportunità di proporre l’assegnazione dei posti rimasti scoperti a candidati idonei non selezionati dagli Uffici prescelti, in base all’attinenza del profilo dello studente con quello richiesto dall’Ufficio.

 

Nelle graduatorie i candidati vengono identificati tramite un codice costituito dai primi 11 caratteri del codice fiscale del candidato stesso.

 

La valutazione dei curricula si è basata sui seguenti parametri generali individuati dalla Commissione MIUR-Fondazione CRUI:

 

BANDO MIUR 30/08/2016 – Graduatoria candidati idonei

 

 

Parametri generali % max Valore max Soggetto valutante
Curriculum universitario 50% 25 F. CRUI
età 20% 10
media esami 20% 10
CFU acquisiti 10% 5
Conoscenza inglese 8% 4
Competenze informatiche 8% 4 Uffici MIUR
Attinenza piano di studi 20% 10
Lettera motivazionale 8% 4
Altro (precedenti esperienze o altre competenze) 6% 3
tot 100% 50  

 

 

FONTE: Fondazione CRUI 

 

Prof.ssa Santina Sergi
Referente scuolaЀ – Sezione Calabria

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LA FORMAZIONE DIVENTA “OBBLIGATORIA, PERMANENTE E STRUTTURALE”

La formazione (comma 124 della legge Buona Scuola) diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tutti i docenti di ruolo saranno coinvolti. Il Piano definisce gli obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:
1) Lingue straniere;

2) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

3) Scuola e lavoro;

4) Autonomia didattica e organizzativa;

5) Valutazione e miglioramento;

6) Didattica per competenze e innovazione metodologica;

7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

8) Inclusione e disabilità;

9) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Il Miur programma a livello nazionale la formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione.

Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i piani individuali di formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del personale. Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno incardinate nel Piano dell’Offerta e saranno perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun istituto. La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso la progettazione.
Saranno finanziate le migliori ‘startup della formazione’: il Miur promuoverà la ricerca, la sperimentazione, incentivandole a lavorare insieme a strutture scientifiche e professionali per la costruzione di percorsi innovativi di formazione.
In collaborazione con INDIRE sarà realizzata una Biblioteca digitale scientificamente documentata delle migliori attività didattiche e formative.

 

Redazione scuolaE’

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CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

ata 2ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE DEL PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – NOTA MIUR 01.09.2016, PROT. N. 24306

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica .

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001,n.7.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto. L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.

Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.  

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2016-17.

Si precisa, infine, che per ricoprire i posti su cui non è stato possibile effettuare le immissioni in ruolo per l’a. s. 2016/17 perché accantonati per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province (allegato 2 alla nota 22667 dell’ 11 agosto 2016) saranno conferite, nelle istituzioni scolastiche individuate dalle SSLL, supplenze fino all’avente diritto ai sensi dell’art.40 ,comma 9, della legge 449/1997 utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.

DISPOSIZIONI COMUNI

Si ricorda che, ai sensi del comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

 

Redazione scuolaE’

 

 

 

 

 

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SUPPLENZE ANNO SCOLASTICO 2016/2017

miur SUPPLENZE17Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed A.T.A. Anno scolastico 2016/2017 – Nota MIUR 01.09.2016, prot. n. 24306

Anche per l’a. s. 2016/17 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse.

 

Fonte: Miur

Prof.ssa Santina Sergi
Referente scuolaЀ – Sezione Calabria

 

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TEST D’ACCESSO PER L’AMMISSIONE A SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

logo unical

L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM – 85 BIS, per l’anno accademico 2016/2017.

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso di studio dovranno compilare la domanda esclusivamente on line, attraverso il sito www.unical.it/ammissione dal 29 agosto 2016 entro e non oltre le ore 24:00 del 19 settembre 2016 ed effettuare il versamento di euro 20,00 quale contributo di partecipazione alla prova selettiva che non potrà essere in nessun caso rimborsato.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

a. 200 riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;

b. 5 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

I posti non attribuiti ai candidati di cui al punto (b.) incrementeranno il contingente assegnato al punto (a.).

Prova di ammissione

Il concorso di ammissione è per esami.

1. La prova di ammissione verifica l’adeguata preparazione dei candidati con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

2. La prova di cui al comma 1 verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti:

a. competenza linguistica e ragionamento logico,

b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica,

c. cultura matematico-scientifica.

 

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TEST D’ACCESSO PER L’AMMISSIONE A SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

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L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM – 85 BIS, per l’anno accademico 2016/2017.

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso di studio dovranno compilare la domanda esclusivamente on line, attraverso il sito www.unical.it/ammissione dal 29 agosto 2016 entro e non oltre le ore 24:00 del 19 settembre 2016 ed effettuare il versamento di euro 20,00 quale contributo di partecipazione alla prova selettiva che non potrà essere in nessun caso rimborsato.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

a. 200 riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;

b. 5 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

I posti non attribuiti ai candidati di cui al punto (b.) incrementeranno il contingente assegnato al punto (a.).

Prova di ammissione

Il concorso di ammissione è per esami.

1. La prova di ammissione verifica l’adeguata preparazione dei candidati con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

2. La prova di cui al comma 1 verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti:

a. competenza linguistica e ragionamento logico,

b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica,

c. cultura matematico-scientifica.

 

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