PERSONALE ATA LA SCELTA DELLE SEDI A PARTIRE DAL 13 NOVEMBRE

LE SEDI SONO ESPRIMIBILI ATTRAVERSO LA FUNZIONE ISTANZE ONLINE

personale ATA03

I candidati che hanno compilato la domanda di inclusione o di conferma, valida per il triennio 2017/2020, nelle graduatorie del personale ATA, dovranno compilare il modello D3 disponibile attraverso la funzione di istanze online – www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia a cui è stato presentato il MODELLO

D1 o D2 cartaceo.

L’assenza della compilazione del MODELLO D3 comporterà l’inclusione nelle sole graduatorie della scuola presente nel MODELLO D1 o D2 per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo.

Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può includere o meno l’istituzione scolastica destinataria del modello di domanda. L’aspirante, anche in caso di conferma, deve compilare – ex novo – in tutte le sue parti il modulo domanda scelta delle istituzioni scolastiche, secondo le modalità di cui all’art. 6 comma 1 del D.M 640 del 30 agosto2017.

Redazione scuolaE’…

A cura di: prof Concetto Toscano

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AVVISO PER I NOSTRI LETTORI: errore nei modelli delle domande ATA

AVVISO PER I NOSTRI LETTORI CHE DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONFERMA/AGGIORNAMENTO PER L’ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA

Il Miur ha sbagliato la data di validità dei modelli D1 e D2 riportando il triennio di validità 2017/2019 anziché 2017/2020.

Consigliamo ai nostri lettori di non affrettarsi ad inoltrare le domande di inclusione nelle suddette graduatorie perché probabilmente ci sarà qualche rettifica.

 

La redazione scuolaE’…

Pubblicato il bando per le graduatorie di istituto del personale ATA

pers ATA 01E’ stato pubblicato il bando per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto relative al personale ATA, profilo assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e per alcune sedi scolastiche cuoco, infermiere, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie.

 

Le graduatorie saranno valide, dopo la publlicazione delle definitive, per il triennio 2017-2020 e sostituiranno le precedenti, saranno utilizzate dagli istituti scolastici per il conferimento delle supplenze temporanee.

Le domande come già anticipato sono cartacee, tranne il modello D3:

Le domande si presentano dal 30 settembre con scadenza 30 ottobre 2017.

Potete scaricare dall’area download del nostro sito il dm 640 firmato il 30 agosto 2017.

Ecco il link del sito MIUR dedicato alle graduatorie suddette ed inoltre per info e supporto potete contattarci tramite il modulo consulenza gratuita.

 

Redazione scuolaE’…

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IL MIUR CI RIPENSA – il personale ata può avvalersi comunque dell’art. 59 del ccnl scuola

IL direttore generale per il personale scolastico, Maria Maddalena Novelli, ha comunicato con nota n. 40591 del 22 settembre del 2017 che, “visto i ritardi che si sono verificati per il rinnovo delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA , valide per il triennio 2017/2018/2019”, è possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota. Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more della costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59. Il MIUR precisa, inoltre , che fino a quando non saranno pubblicate le graduatorie definitive di istituto di terza fascia si attingerà alle graduatorie del triennio precedente del 2014/2017.

 

Redazione scuolaE’…

A cura di: dott. Concetto Toscano

ACCESSO AGLI ATTI: L’ONERE DI MOTIVAZIONE DELL’ISTANZA

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.9.2017

amministrazione trasparenteCome da consolidata giurisprudenza, l’accesso deve essere motivato (ex art. 25 l. n. 241 del 1990) con una richiesta rivolta all’ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l’interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, V, 4 agosto 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173).

Il diritto all’accesso documentale di cui trattasi (cfr. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6899), infatti, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente.

Ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante. 

L’onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell’istanza – dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto – si giustifica quindi con la necessità di consentire all’amministrazione di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni legge per l’ostensione: non può quindi pretendere, il richiedente, che sia l’amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l’istanza medesima.

Alla luce di tali premesse, correttamente il primo giudice ha rilevato che “l’istanza di accesso della ricorrente in data 11 novembre 2015, non è stata motivata e che, quindi, il ricorso deve essere respinto in quanto non è stato esplicitato il fondamentale requisito dell’interesse che, ai sensi della richiamata norma di legge, non può trarsi implicitamente dalla richiesta, ma deve essere espressamente indicato dal richiedente”.

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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE, ENTRO IL 29 SETTEMBRE IL BANDO, LE PROVE NAZIONALI IL 28 NOVEMBRE.

specializzazione unicalCon decreto del 13 giugno 2017 vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale serie generale n.163 del 14-07-2017 suppl. ordinario n. 38 i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola di specializzazione medica, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa e definisce:

a) gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture clinico assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all’allegato 1, parte integrante del decreto del 13/06/2017;

b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all’allegato 2, parte integrante del decreto 13 giugno 2017 ;

c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libretto – diario e il Diploma Supplement, di cui all’allegato 3, parte integrante del suddetto decreto;

d) gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale, di cui all’allegato 4, parte integrante del decreto del 13/06/2017.

Ai fini dell’istituzione, accreditamento e relativa attivazione delle scuole di specializzazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cadenza annuale, dispone l’aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al comma 1.

Il nuovo Regolamento, definito dal MIUR e pubblicato lo scorso 6 settembre in Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione della Corte dei conti, prevede una prova unica nazionale, sedi d’esame non più frammentate ma accorpate su base interregionale, la graduatoria sarà unica e nazionale.

L’avviso di pubblicazione del bando, come già detto, sarà in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre prossimo.

 

Redazione scuolaÈ…

A cura di: Concetto Toscano

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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DI II E III FASCIA

G.I. 2017 20In linea con molte altre province italiane Milano pubblica le graduatorie definitive di circolo e di istituto di II e III fascia relative al personale docente

PERSONALE ATA: L’AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE DAL 30 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2017

pers ATAIl MIUR HA FIRMATO IL DECRETO CHE INDICE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI TERZA FASCIA – PERIODO DI VALIDITÀ 2017/2020.

Anche per questo triennio la domanda sarà cartacea. Quindi i candidati invieranno online soltanto il modulo con la scelta degli istituti scolastici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/ i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda , il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.

Scarica dall’area download del nostro sito il dm 640 firmato il 30 agosto 2017 e la circolare di trasmissione.

Redazione scuolaE’…

A cura di: Prof.ssa Gabriella Iannazzo

Graduatorie d’istituto provvisorie II e III fascia

Dal 17 agosto 2017 è possibile visualizzare tramite Istanze Online la propria posizione in graduatoria.

Accedendo a istanze online, tramite il menù “altri servizi” nella sezione “Graduatorie di circolo e d’istituto – Personale docente” è possibile visualizzare, oltre al punteggio e alle sedi, la posizione in graduatoria per ciascuna classe di concorso e per singola scuola richiesta.

Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile presentare reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione.

La scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, trascorsi i quali la graduatoria diviene definitiva.

Reclutamento docenti: Crediti Formativi Universitari e Accademici

FIRMATO GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2017, IL DECRETO SULLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI E ACCADEMICI CHE MODIFICA IL RECLUTAMENTO E LA FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI.

 

Concorso 2018 Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha firmato, giovedì 8 agosto 2017, il decreto sulle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici che modifica il reclutamento e la formazione iniziale dei docenti.

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha siglato il decreto con le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all’insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola. D’ora in poi è infatti previsto che candidate e candidati debbano avere nel curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche. Il decreto fornisce elementi utili per verificare come e dove integrare, se necessario, i propri crediti formativi universitari. Con precisi paletti anche per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura che guarda alle giovani e ai giovani che vogliono avvicinarsi all’insegnamento.

Mentre chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire. Leggi tutto I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire studentesse e studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi. In fase di prima attuazione delle novità introdotte, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ‘riconoscibili’ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato. “Con uno dei decreti attuativi della Buona Scuola abbiamo rivisto le modalità di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare, a garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti – spiega la Ministra Valeria Fedeli -. Si tratta di un cambiamento molto importante che stiamo accompagnando con una apposita fase transitoria. Questo decreto è un primo importante passo per avviare il nuovo percorso”. La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.

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