Specializzazioni sul sostegno… le prove preliminari rinviate ai giorni 18 e 19 maggio 2020

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Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il nuovo decreto relativo all’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il provvedimento firmato dal Ministro Manfredi prevede lo spostamento delle prove preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3 aprile 2020.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DELLE PROVE:
18 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la Scuola primaria.

19 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio, prove per la Scuola secondaria di II grado;
I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. I corsi si concluderanno entro il 15 giugno 2021.

A cura di: Dott.ssa Muraca Iannazzo Gabriella – docente di tirocinio SFP UNIRC 
Componente Comitato Tecnico Scientifico scuolaÈ

 Fonte MIUR

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Coronavirus, pubblicate sul sito del Governo le nuove FAQ

Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ con le indicazioni relative alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 entrate in vigore questa mattina e applicabili sull’intero territorio nazionale, a seguito del DPCM del 9 marzo. Di seguito tutte le domande con le relative risposte.

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SCUOLA

Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

CERIMONIE ED EVENTI

Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.

A cura di: Dott. Francesco Iaccino  docente di tirocinio SFP UNICAL
Componente Comitato Scientifico scuolaÈ

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Scuola, firmato il decreto per le specializzazioni sul sostegno

 “Quasi 20mila posti disponibili, sostegno importante risorsa”
​​​​​​​Manfredi: “Impegno straordinario delle nostre università”

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e il Ministro dell’Università e della Ricerca,Gaetano Manfredi, hanno firmato il decreto che autorizza l’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Le prove di accesso si terranno nei giorni 2 e 3 del prossimo mese di aprile. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021. Potranno accedere e frequentare i corsi anche tutti gli idonei, i vincitori di più procedure e chi ha sospeso la frequenza di precedenti percorsi. “Con il Ministro Manfredi stiamo facendo partire rapidamente un quinto ciclo di specializzazione sul sostegno da quasi 20.000 posti. Il numero più alto mai bandito. Si tratta di un’importante occasione per migliaia di docenti e, ovviamente, di una misura che guarda anche alle studentesse e agli studenti”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina, che prosegue: “Vogliamo dare sempre più continuità alla formazione, programmarla al meglio. Stiamo bandendo subito questo nuovo ciclo, senza interruzioni. E vogliamo proseguire su questa linea. Il sostegno è una grande risorsa nella nostra scuola. Un supporto fondamentale per la didattica, per le famiglie, per i ragazzi. Per questo è importante avere sempre più insegnanti specializzati”.

“Un impegno straordinario delle università per garantire la formazione di quasi ventimila docenti in un settore strategico per l’istruzione nel Paese – spiega il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi -. È il più grande intervento formativo in questo campo mai realizzato, che vedrà impegnato tutto il sistema universitario nazionale per garantire la massima professionalità al personale scolastico che opera in un settore così delicato e così importante per le nostre studentesse e i nostri studenti e le loro famiglie”.
Di seguito:

A cura di: Dott. Luca Talarico docente di tirocinio SFP UNICAL-
Componente Comitato Scientifico scuolaÈ

 Fonte MIUR

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PRIMO ACCESSO DOCENTI NEO ASSUNTI SU PIATTAFORMA INDIRE

INDIREE’ attivo l’ambiente online di supporto alla formazione dei docenti neoassunti, reperibile al link https://neoassunti.indire.it/2020/, apertura tanto attesa da tutti gli Insegnanti neoammessi in ruolo e/o con passaggio di ruolo e per i docenti in percorso annuale FIT a.s. 2019/2020.

Già a partire da ieri è stato possibile accedere al sistema con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con le credenziali Miur (user e password), dopo aver effettuato l’autenticazione.

Per quanto riguarda la figura del tutor invece l’ambiente sarà disponibile dalla primavera 2020.

Pertanto anche se con estremo ritardo rispetto agli anni passati, finalmente ogni docente potrà iniziare il suo “viaggio” verso la condizione tanto attesa,  verso quel traguardo che, dopo anni di duri sacrifici colmerà con il raggiungimento del tanto atteso e ambito ruolo.

Clicca qui per scaricare una piccola guida realizzata da scuolaè che illustra come effettuare il primo accesso alla piattaforma Indire.

A cura della Docente Santina Sergi

Componente del ComitatoScientifico Scuolaè

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#MaturitàVentiVenti La Ministra Azzolina annuncia le materie della seconda prova Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione l’elenco completo

maturità2020

L’attesa per le studentesse e gli studenti è finita. Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, infatti, l’elenco completo delle materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell’Esame della Scuola secondaria di secondo grado.

La responsabile dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato le materie attraverso il profilo Instagram del Ministero. #MaturitàVentiVenti sarà l’hashtag che accompagnerà sui social, da oggi e fino alla fine degli Esami, le comunicazioni rivolte agli studenti che avranno l’obiettivo di chiarire ogni aspetto dell’Esame, ma anche di fornire suggerimenti utili per lo studio.

Leggi tutto l’articolo sul sito MIUR

Coronavirus, diramata a scuole circolare Ministero Salute

Per la gestione di studenti e docenti di ritorno o in partenza per aree affette della Cina

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole la circolare predisposta dal Ministero della Salute con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”.

Clicca qui per leggere la circolare

Fonte Miur

A cura della dott. ssa Gabriella Muraca Iannazzo

Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno. Le domande online dal 7 al 31 gennaio

iscrizioni 2020

Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2020/2021. Dalle 8.00 di martedì 7 alle 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, è possibile inoltrare la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi. La procedura è sempre via web tramite il portale Iscrizioni online

leggi l’aricolo sul sito del MIUR

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE (sentenza 31149/2019) E DEL PERSONALE ATA (sentenza 31150/2019)

ricostruzione carriera

La corte di Cassazione, con le sentenze 31149/2019 relativa al personale docente e con sentenza 31150/2019 relativa al personale ATA si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera.

Le due sentenze hanno lo stesso contenuto pertanto si riporta di seguito le decisioni:

A) per quanto riguarda la domanda sulla anzianità di servizio dei docenti gli Ermellini stabiliscono i seguenti principi di diritto: “a) l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.” (sentenza n. 31149/2019).
B) per quanto riguarda la domanda relativa al personale ATA ed ausiliario della scuola la Corte conclude stabilendo il seguente principio: “L’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato» (sentenza n. 31150/2019).

A cura di: Dott. Concetto Toscano – docente di tirocinio SFP UNIRC

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BANDI CONCORSI DOCENTI… PUBBLICATO IL DECRETO SCUOLA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 28 DICEMBRE 2019

Gazzetta UfficialeAvvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 si procedera’ alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e’ altresi’ finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o piu’ provvedimenti, e’ organizzata su base regionale ed e’ finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonche’ per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3. La procedura di cui al comma 1 e’ bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma

4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 4. Annualmente, completata l’immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e’ destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi’ residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari e’ destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

5. La partecipazione alla procedura e’ riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e’ considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e’ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio e’ considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. E’ altresi’ ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi e’ in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonche’ nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche’, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi’ partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.

8. Ciascun soggetto puo’ partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E’ consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede: a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6; b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; c) l’immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g); f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi’ conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purche’: 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita’ della relativa posizione contributiva; 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso; 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016.

11. La procedura di cui al presente articolo e’ bandita con uno o piu’ decreti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l’altro: a) i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10; c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto; e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni; f) l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennita’, gettoni di presenza o altre utilita’ comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti: a) le modalita’ di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso; b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonche’ i contenuti e le modalita’ di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennita’, gettoni di presenza o altre utilita’ comunque denominate, ne’ rimborsi spese; c) le modalita’ di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche’ le modalita’ ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

15. All’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e’ abrogato.

16. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non da’ diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o piu’ province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza e’ presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, e’ rispettato il seguente ordine di priorita’ discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi. 17-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche’ i termini, le modalita’ e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter. 17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito. 17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies. 17-octies. Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico. 3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo». 17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo.

18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita’ per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessita’ di mantenere la regolarita’ dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all’articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attuative del presente comma. 18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche’ ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e’ sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 18-quater. In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e’ stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorita’ rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita’ e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia’ conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte. 18-quinquies. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato di euro 7,11 milioni per l’anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall’anno 2022. 18-sexies. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e’ sostituito dal seguente: «4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita’ didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021». 18-septies. All’onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l’anno 2020, a euro 13,20 milioni per l’anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 18-sexies. 18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca e’ attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 9.  

Art. 1 bis

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo’ essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 ter

Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica

1. Nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche’ nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell’ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonche’ i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 quater

Disposizioni urgenti in materia di supplenze

1. Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»; b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e’ destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e’ riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche’ ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Art. 1 quinquies
 
Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
 
1. All’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuita’ didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
 
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche’ modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»; b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria».
 
Art. 1 sexies
 
Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali 
 
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita’ nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l’impossibilita’ di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, e’ possibile, in via transitoria per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l’erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia.
 

Sicuramente la nomina del nuovo Ministro della Scuola rallenterà l’iter di approvazione dei bandi.

 
scarica da >> QUI << il testo integrale della G.U.
 
 Prof.ssa Santina Sergi
Referente scuolaЀ – Sezione Calabria
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PUBBLICATO IL BANDO RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLE IMPRESE ADDETTE AI SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE E NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI.

CS artParte la procedura per l’internalizzazione dei collaboratori scolastici. Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è disponibile il bando che indice una selezione riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative statali.

I candidati devono aver svolto servizio per almeno dieci anni, anche non continuativi, compresi gli anni 2018 e 2019.

La procedura selettiva, che si svolge su base provinciale, è finalizzata all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato di 11.263 unità da immettere nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

Da oggi, fino alle ore 14.00 del 31 dicembre 2019, gli interessati  possono  presentare la domanda di partecipazione online, attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa,  di un’ utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Si accede alla pagina dedicata alla procedura selettiva sul sito www.miur.gov.it, area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi) (https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-selettiva-per-la-internalizzazione-dei-servizi). In alternativa, è possibile attraverso il bottone “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile nell’area “Argomenti e Servizi” > “Servizi online” (https://www.miur.gov.it/web/guest/servizi-dalla-a-alla-z). All’interno dello spazio denominato “presentazione della domanda” sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione.

Scarica il bando:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.D.G.+2200+del++6.12.2019.pdf/33ae371a-7327-4dac-5bc3-44c29adcb583?version=1.0&t=1575881893987

A cura di: Dott. Concetto Toscano – docente di tirocinio SFP UNIRC

Fonte MIUR

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