APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE AL CONCORSO ORDINARIO

A partire da 15 giugno e fino al 31 luglio il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di primo e secondo grado potranno presentare la domanda di partecipazione al concorso ordinario. Le richieste di partecipazione  dovranno essere inoltrate da istanze on line.

Concorso ordinario

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DAL BANDO  per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 .

Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DAL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

1. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

A cura di: Dott.ssa Muraca Iannazzo Gabriella – docente di tirocinio Scienze della Formazione Primaria UNIRC 
Componente Comitato Tecnico Scientifico “scuolaÈ…”

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Scuola, Azzolina firma il decreto: con la ‘chiamata veloce’ possibile l’accesso più rapido alla cattedra

lucia azzolina SEAl via la ‘chiamata veloce’, il meccanismo di assunzione previsto dal decreto-legge 126, approvato lo scorso dicembre, che punta a velocizzare i tempi di accesso al ruolo per gli insegnanti e a coprire più rapidamente le cattedre vacanti. I posti che rimarranno liberi ogni anno, dopo le abituali operazioni di assunzione, potranno infatti andare ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di concorso che decideranno di spostarsi volontariamente anche in altra regione per occuparli. Il che consentirà a molti insegnanti di ottenere più velocemente la cattedra, andando dove ci sono posti liberi. Ma anche di assegnare posti che, altrimenti, rimarrebbero vuoti e sarebbero coperti con contratti a tempo determinato. La procedura è valida anche per il personale educativo.

Leggi tutto l’articolo sul sito del Ministero dell’Istruzione

IL DECRETO SULLA SCUOLA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA ALLA CAMERA

Il decreto sulla scuola che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II grado è legge.
Il testo migliorato durante l’iter parlamentare, nasce con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire la qualità dell’istruzione.

palazzo miur SE

VEDIAMO COSA CAMBIA
Partiamo dalla scuola primaria che, con un ritorno al passato torna alla valutazione sintetica al posto dei voti in decimi. Il cambiamento sarà reintrodotto a partire dall’ anno scolastico 2020/2021. Previste più tutele per gli alunni con disabilità.

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI NELLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO
L’esame di Stato della secondaria di I° grado coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, che terrà conto anche di un elaborato consegnato e discusso online dagli studenti.
Per la secondaria di II° grado è prevista la sola prova orale in presenza.
Di seguito la sintesi che la normativa prevede:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita.

STUDENTI PRIVATISTI, CHE FARANNO L’ESAME A SETTEMBRE
Per i candidati privatisti che dovranno sostenere l’esame della secondaria di II° grado nella sessione straordinaria di settembre: in attesa di conseguire il diploma, potranno partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma. Potranno partecipare con riserva anche a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di II grado.

CONCORSO STRAORDINARIO
Cambia il concorso straordinario della Scuola secondaria di I e II grado.
I docenti che hanno i requisiti per partecipare al concorso non sosterranno più una prova a crocette, ma una prova con quesiti a risposta aperta, sempre al computer. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Il bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto delle novità introdotte. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all’anno scolastico 2020/2021 sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell’anzianità, dal 1° settembre 2020.

SUPPLENTI, LE GRADUATORIE DIVENTANO PROVINCIALI E DIGITALI
Le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate e saranno provinciali e digitali. Pertanto, si attuerà quanto previsto dal decreto scuola di dicembre, ma con un’importante semplificazione per garantire l’attuazione delle nuove regole in tempo per il nuovo anno scolastico: il Ministero potrà emanare un’apposita ordinanza, anziché muoversi per via regolamentare. Le graduatorie provinciali consentiranno di sgravare le segreterie delle istituzioni scolastiche, saranno gli Uffici Scolastici Provinciali del Ministero a seguire le procedure e assegnare le supplenze con durata fino al termine delle attività didattiche e/o fino al 31 agosto (i Dirigenti Scolastici potranno assegnare le supplenze brevi e saltuarie). La presentazione delle domande informatizzate consentiranno di tagliare i tempi di attesa e, rendere la procedura più snella ed efficiente anche a vantaggio degli insegnanti e degli studenti. Infatti, con la nuova modalità le supplenze saranno assegnate più rapidamente.

ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO ATTRAVERSO CORSI ABILITANTI
Sono previsti con periodicità percorsi abilitanti che consentiranno così anche ai giovani neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento.

A cura di: Dott.ssa Simona Vaccaro – docente di tirocinio corso di laurea SFP UNICAL – Rende – Cosenza
Componente Comitato Tecnico Scientifico scuolaÈ…

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FRUIBILITÀ DI PERMESSI ORARI: per frazioni inferiori ad una sola ora” è soddisfatta nel caso in cui il dipendente fruisca nella stessa giornata di due permessi

permesso orario

In materia di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 48, comma 1, lett. b) del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19.04.2018, la previsione che tali permessi “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora” è soddisfatta nel caso in cui il dipendente fruisca nella stessa giornata di due permessi orari dalla cui somma risulti una fruizione complessiva superiore all’ora, ad es. il primo dalle ore 10:00 alle ore 10:45 e l’altro dalle ore 12:30 alle ore 13:45?
La portata applicativa della previsione contrattuale non può che riferirsi ad ogni singolo accesso al beneficio poiché’ la ratio alla base della clausola in esame è quella di evitare che l’eventuale fruizione di tale istituto in maniera ricorrente e/o per archi temporali molto ridotti possa arrecare pregiudizio alla funzionalità dell’assetto organizzativo della singola amministrazione.
Di conseguenza, la previsione che tali permessi “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora” va riferita ad ogni accesso al beneficio e non alla durata complessiva dei permessi eventualmente fruiti nell’ambito della stessa giornata lavorativa.

Redazione scuolaÈ…

Prospetto ripartizione posti in prossimità del concorso ordinario di scuola secondaria di I° e di II° Grado.

reclutamentoIl concorso per il reclutamento del personale docente , indetto su base regionale per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

1) Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

1a) titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

1b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

1c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente alpossesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

2) Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3) Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4) Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

5) I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

clicca QUI per scaricare il “PROSPETTO DI RIPARTIZIONE POSTI PER LE DIVERSE CLASSI DI CONCORSO”.

 

A cura della Docente Santina Sergi

Componente del ComitatoScientifico Scuolaè

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#LaScuolaNonSiFerma, Azzolina: potenziata alleanza Rai-Ministero.

Al via palinsesto dedicato e lezioni in tv per alunni e studenti che sono a casa per l’emergenza coronavirus

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L’alleanza fra la Rai e il Ministero dell’Istruzione si rafforza. Dopo la Carta di intenti siglata il 24 marzo scorso dalla Ministra Lucia Azzolina e dall’Amministratore delegato Fabrizio Salini, che aveva dato il via a un potenziamento dell’offerta dedicata alla scuola, parte ora una programmazione speciale, frutto del lavoro congiunto fra la Tv pubblica e il Ministero.

Leggi tutta la notizia…

 

BANDITO IL CONCORSO ORDINARIO, per personale docente della scuola dell’infanzia e primaria

BANDITO (DECRETO N. 498) IL CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.

DI SEGUITO I REQUISITI DI AMMISSIONE

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Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono, altresì, ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva e’ sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione immediata dei candidati, inqualsiasi momento della procedura concorsuale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE – ART. 4

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.

2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 attraverso l’applicazione «Istanze On Line (alias P.O.L.IS – Presentazione On Line delle Istanze)» previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza specifica per l’accesso al servizio «Istanze on Line». Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Concorsi personale docente» alla pagina dedicata al Concorso ordinario infanzia e primaria o, in alternativa, direttamente al servizio «Istanze On Line» attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze On Line, vai al servizio».

3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Clicca qui per scaricare il bando completo dall’AREA DOWNLOAD del nostro sito

A cura di: Dott. Concetto Toscano – docente di tirocinio Scienze della Formazione Primaria UNIRC 
Componente Comitato Tecnico Scientifico “scuolaÈ…”

 

 

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CONCORSO ORDINARIO DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno

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Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.

In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente alpossesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 A cura di: Dott. Concetto Toscano – docente di tirocinio Scienze della Formazione Primaria UNIRC 
Componente Comitato Tecnico Scientifico “scuolaÈ…”

Vai al link che segue per scaricare il bando completo

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TOSCANO ROSARIA

Scuolaè CTS uomo 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO “SCUOLAÈ…

TOSCANO ROSARIA

  • laureata in Psicologia  presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
  • E’ stata impegnata in qualità di Psicologa clinica, specializzata In Orientamento, nel Servizio di Counselling Psicologico e di Orientamento presso l’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – Arcavacata di Rende (CS).
  • Attualmente svolge attività di Formazione e di Orientamento presso le scuole di ogni ordine e grado. 
email: 

TOSCANO CONCETTO CARMELO

Scuolaè CTS uomo 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO “SCUOLAÈ…

TOSCANO CONCETTO CARMELO

  • Docente Tutor Supervisore/ Coordinatore in Scienze della Formazione Primaria – Università Mediterranea – UNIRC – Reggio Calabria
  • già Docente Tutor Supervisore/Coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria – insegnamento Laboratoriale  Università della Calabria – Rende – Cosenza A.A. dal 2007 al 2019.
  • Docente coordinatore – progettista dell’asse scientifico- matematico – tecnologico
  • Progettista di laboratori PON – Matematica.
  • Componente del comitato di valutazione dei docenti in servizio
  • Docente responsabile del corso di aggiornamento dei docenti di “Antropologia”
  • Tutor d’Aula per i corsi d’informatica rivolto a docenti di ogni ordine e grado (C.M.55/02) in collaborazione con MIUR- Invalsi- Monfortic – anno
  • Docente Esperto – continuità educativa e valutazione scolastica
  • Referente del Comitato provinciale E.N.A.M (per la prov. di RC) su richiesta del MPI (prot.334 del 12/03/1999)  
email: