ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO – ART.28- (CCNL-2006/2009)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e

indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il

miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche

regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai

ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste

dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui

all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello

stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come

indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in

attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del

personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività

aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti

nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è

modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data

informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di

insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali

nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed

artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di

insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche

in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in

incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività

frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di

arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni

con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in

particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non

abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria

eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per

supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del

plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte,

i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al

completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di

insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,

in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola

dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali

supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed

interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità

oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate

dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate

da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del

22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno

confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

9. L‘orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può

essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai

vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non

eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il

servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette

attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.