AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO – ART.25 – (CCNL-2006/2009)

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle

istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area

professionale del personale docente.

2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i

docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola

secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente

ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da

contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del

contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,

indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e

specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’

comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento

che ne costituisce il presupposto.

6. L‘assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di

lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al

comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.