PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA
PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA – ART.22 (CCNL-2006/2009)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e
gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli
adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per
analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato
specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e
interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di
conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale
sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili
utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole
polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è
garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di
intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici,
sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente
articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione
quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà
prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel
settore.
2. Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina della
materia in attesa che sia attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27.12.2006,
n.296-