INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
ART.21(CCNL-2006/2009)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio
in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione
risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di
mensa.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo
pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito
dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che
prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività
di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per
ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n.
297/94.
5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione
integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità
di erogazione dei contributi ai Comuni.