INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

ART.20 (CCNL-2006/2009)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo

del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente

giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione

di cui all’art. 17, comma 8, let. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente

da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di

conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della

scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei

limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in

costanza delle patologie di cui sopra.