INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
ART.20 (CCNL-2006/2009)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo
del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente
giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione
di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della
scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in
costanza delle patologie di cui sopra.