ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

ART.18 (CCNL-2006/2009)

1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e

70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale

istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed

ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL,

limitatamente alla durata dell’incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per

motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in

vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza

assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo

di prova.