Riconosciuti dal tribunale di Reggio Calabria i servizi preruolo per la progressione di carriera ad un docente
Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza del 4 marzo 2022
Il Giudice del Lavoro riconosce al docente, assistito dall’avv. Leo Condemi del foro di Reggio Calabria, la progressione professionale per il servizio preruolo; fascia 3 – 8 anni dopo 36 mesi e fascia 9-14 anni dopo 108 mesi.
Il G.L.“- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’intero servizio prestato con contratti a termine prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, con riconoscimento del passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall’1.01.2003 ed alla fascia 9-14 anni a far data dall’1.03.2009;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze stipendiali maturate, per effetto del riconoscimento di cui al capo che precede, a decorrere dal mese di marzo 2014 compreso fino al 31.8.2015”.
È noto a tutti che per i docenti di ruolo la normativa nazionale prevedeva il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio; ciò fino al 2010, quando l’accordo del 4 agosto 2011 ha abolito la fascia 3 a 8 anni.
Invece, per i docenti non di ruolo la stessa normativa ha sempre previsto come trattamento economico quello iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo ai sensi dell’art. 526 del ccnl scuola 2006-2009.
Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’intero servizio prestato con contratti a termine, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale e, di conseguenza, il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall’1.01.2003 ed alla fascia 9-14 anni a far data dall’1.03.2009; nonché il pagamento delle differenze retributive.
Il G.L. ha accolto la domanda e ha riconosciuto la progressione professionale richiesta; tuttavia, su eccezione di prescrizione quinquennale dell’Avvocatura di Stato, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione risale alla diffida dell’8.3.2019, ha determinato la decorrenza delle differenze stipendiali a far data dal mese di marzo 2014 fino al 31.8.2015, ultimo giorno prima della conferma in ruolo.
Redazione scuolaE’…