DECRETO TFA SOSTEGNO: VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico
Il Ministro dell’università e della ricerca considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado PUBBLICA CON DECRETO DEL 06.07.2021, N. 755 IL VI CICLO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO DIDATTICO.
ARTICOLO 1
1. Nel corrente anno accademico 2020/2021, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:
20 settembre 2021 prove scuola dell’infanzia (mattina);
23 settembre 2021 prove scuola primaria (mattina);
24 settembre 2021 prove scuola secondaria I grado (mattina);
30 settembre 2021 prove scuola secondaria II grado (mattina).
5. Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite, si rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall’art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.
6. In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.
7. Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
ARTICOLO 2
1. Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.
2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo.
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A cura di…
Dott.ssa Muraca Iannazzo Gabriella
Componente Comitato Tecnico Scientifico ScuolaÈ….