COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA – ART.57 (CCNL-2006/2009)
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare
specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è
autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .