INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA – ART.56 (CCNL-2006/2009)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è
corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base
alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006
l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa
nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci
retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti
dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto
annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell’indennità di direzione nella
misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il
personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal
coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in
materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore
amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai
sensi dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile,
il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie
permanenti.