MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – ART.53 (CCNL-2006/2009)

1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la

materia del presente articolo, sentito il personale ATA.

Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di

cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al

direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di

orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi

definiti da ogni singolo istituto:

a. Orario di lavoro flessibile:

– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito

l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di

lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale

distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e

agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità

dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,

n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo

dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso

orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.

Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del

personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in

età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 – che ne faccia

richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto

delle esigenze prospettate dal restante personale.

b. Orario plurisettimanale:

– la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in

relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle

attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica,

con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle

disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.

Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti

criteri:

a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può

eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3

settimane continuative;

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di

maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati

contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono

superare le 13 settimane nell’anno scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate

mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la

riduzione del numero delle giornate lavorative.

c. Turnazioni:

– la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero

e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di

funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario

non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i

seguenti:

– si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione

l’intera durata del servizio;

– la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle

professionalità necessarie in ciascun turno;

– l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e

quello del turno precedente;

– un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi

ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento

dell’istituzione scolastica;

– nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da

ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni

festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore

ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano

presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze

dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;

– l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo

si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno

prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del

giorno successivo.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77,

n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di

turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di

gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del

docente;

b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche

del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di

esercitazione.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività

di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di

lavorazione o uffici di loro competenza.