BANDI CONCORSI DOCENTI… PUBBLICATO IL DECRETO SCUOLA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 28 DICEMBRE 2019

Gazzetta UfficialeAvvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 si procedera’ alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e’ altresi’ finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o piu’ provvedimenti, e’ organizzata su base regionale ed e’ finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonche’ per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3. La procedura di cui al comma 1 e’ bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma

4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 4. Annualmente, completata l’immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e’ destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi’ residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari e’ destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

5. La partecipazione alla procedura e’ riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e’ considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e’ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e’ preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio e’ considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. E’ altresi’ ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi e’ in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonche’ nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche’, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi’ partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.

8. Ciascun soggetto puo’ partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E’ consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede: a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6; b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; c) l’immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g); f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi’ conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purche’: 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita’ della relativa posizione contributiva; 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso; 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016.

11. La procedura di cui al presente articolo e’ bandita con uno o piu’ decreti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l’altro: a) i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10; c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto; e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni; f) l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennita’, gettoni di presenza o altre utilita’ comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti: a) le modalita’ di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso; b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonche’ i contenuti e le modalita’ di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennita’, gettoni di presenza o altre utilita’ comunque denominate, ne’ rimborsi spese; c) le modalita’ di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche’ le modalita’ ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

15. All’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e’ abrogato.

16. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non da’ diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o piu’ province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza e’ presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, e’ rispettato il seguente ordine di priorita’ discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi. 17-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita’ di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche’ i termini, le modalita’ e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter. 17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito. 17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies. 17-octies. Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico. 3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo». 17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo.

18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita’ per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessita’ di mantenere la regolarita’ dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all’articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attuative del presente comma. 18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche’ ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e’ sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 18-quater. In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e’ stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorita’ rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita’ e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia’ conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte. 18-quinquies. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato di euro 7,11 milioni per l’anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall’anno 2022. 18-sexies. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e’ sostituito dal seguente: «4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita’ didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021». 18-septies. All’onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l’anno 2020, a euro 13,20 milioni per l’anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 18-sexies. 18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca e’ attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 9.  

Art. 1 bis

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo’ essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 ter

Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica

1. Nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche’ nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell’ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonche’ i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 quater

Disposizioni urgenti in materia di supplenze

1. Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»; b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e’ destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e’ riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche’ ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Art. 1 quinquies
 
Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
 
1. All’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuita’ didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
 
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche’ modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»; b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria».
 
Art. 1 sexies
 
Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali 
 
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita’ nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l’impossibilita’ di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, e’ possibile, in via transitoria per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l’erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia.
 

Sicuramente la nomina del nuovo Ministro della Scuola rallenterà l’iter di approvazione dei bandi.

 
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 Prof.ssa Santina Sergi
Referente scuolaЀ – Sezione Calabria