PERIODO DI PROVA

PERIODO DI PROVA – ART.45 (CCNL-2006/2009)

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova lacui durata è stabilita come segue:

– 2 mesi per i profili delle aree A e A super;

– 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di

prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso

altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima

Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area

a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio

effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente

previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul

lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo

stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti

salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della

comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si

intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a

tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la

retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il

periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di

mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,

nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del

comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso

un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del

periodo di prova.

11. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo

professionale.

12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è

di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.