AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D’ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA 2017/2020…FINALMENTE CI SIAMO!!!
Il MIUR con Decreto Ministeriale n. 374 dell’1 giugno 2017 ha deliberato le date di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di II e III fascia valide per il triennio 2017/2020. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 24 giugno 2017.
Il termine per l’aggiornamento delle GAE (graduatorie ad esaurimento) di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è stato prorogato di un anno scolastico (2018/2019).
Le prime fasce delle graduatorie di istituto (GAE) di cui all’art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, saranno aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per il triennio successivo.
I docenti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l’iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all’atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già attribuiti.
L’aggiornamento, inoltre, tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017. Per effetto di quanto disposto dall’art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016. Il provvedimento prevede, tra l’altro, che:
– relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi di concorso A031 e A032 di cui al D.M. n. 39/98 ed A077 di cui al D.M. n. 201/99, nelle discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso, è valutabile come servizio specifico, ai sensi delle disposizioni di cui alla relativa tabella di valutazione dei titoli;
-nel caso di nuove classi di concorso nelle quali confluiscono più classi del pregresso ordinamento, i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite, sono valutati, secondo le disposizioni specifiche per la II e III fascia, come specifici per la classe di concorso di confluenza istituita con D.P.R. n. 19/2016, richiesta.
Tutti i modelli sono scaricabili sul sito del MIUR.
Redazione scuolaÈ…