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INVALIDITÀ, CECITÀ E SORDITÀ: IL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE È ININFLUENTE

Inps logoL’INPS, con la circolare n. 74 del 21 aprile 2017, ha preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali prevedendo a far data dal 1° gennaio 2017 l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Finora l’Istituto aveva considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione in quanto reddito assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%, ma a partire dal 2002 si è consolidato un opposto orientamento giurisprudenziale.

Più precisamente, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

Nella circolare, quindi, relativamente alle conseguenze sulla operatività delle sedi. si stabilisce espressamente che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)

A tal fine, l’INPS ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche di calcolo.Da ultimo nella circolare si precisa che “Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.

Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.

Fonte INPS – a cura di: Dott.ssa Patrizia Fortugno