CYBERBULLISMO – Approvato il nuovo testo
Approvato il nuovo testo sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016 il nuovo testo del progetto di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvato dal Senato, e abbinate); considerato che la legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, comma 7, lettera l), prevede – tra l’altro – misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
preso atto che il testo offre le definizioni di bullismo e cyberbullismo, in qualche passaggio con necessità di perfezionamento semantico; visto il contenuto degli articoli 3, 4 e 4-bis che involgono, rispettivamente, compiti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di campagne informative contro il bullismo e il cyberbullismo; l’emanazione delle linee di orientamento di cui al predetto articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 107 del 2015; i compiti del dirigente scolastico nel rilevare tempestivamente le condotte pericolose e nel predisporre percorsi personalizzati sia di assistenza alla vittima, sia di accompagnamento rieducativo degli autori dei fatti;
esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1) nell’articolo 1, al comma 2, siano soppresse le parole: « percepite come più vulnerabili »;
2) nell’articolo 1, al comma 3, sia chiarito che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti Internet ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione nel contrasto dei fenomeni di cyberbullismo;
3) nell’articolo 3, si provveda a integrare il tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale;
4) nell’articolo 4-bis, al comma 1, si prevedano anche forme di giustizia riparativa;
5) nell’articolo 6-bis, alla rubrica siano soppresse le parole da: « recante » sino alla fine; e con le seguenti osservazioni:
a) nell’articolo 2, al comma 1, valutino le Commissioni l’opportunità di inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l’istanza di tutela delle persone offese; b) con riferimento all’articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l’opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere per finanziare i progetti da mettere a bando.
Redazione scuolaE’