COLLABORAZIONI PLURIME

COLLABORAZIONI PLURIME ART.35 – (CCNL-2006/2009)  

1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico

della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.